C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 del 21/03/2023 – Delibera – TERRA DI CICERONE – CITTA DI CEPRANO CALCIO

TERRA DI CICERONE - CITTA DI CEPRANO CALCIO

Preso atto dei ricorsi, riuniti per connessione, presentati dalle società TERRA DI CICERONE e CITTÀ DI CEPRANO, con i quali si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento Preliminarmente, si rileva che il ricorso presentato dalla società CITTÀ DI CEPRANO non rispecchia i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n.19/A della FIGC del 20 luglio 2022 e, pertanto, si dichiara lo stesso inammissibile. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, ed in virtù dellart.66, comma 1, punto a) del C.G.S., si rileva: - in relazione alla gara di andata, disputata il 18 gennaio 2023, la stessa è stata omologata da questo Organo giudicante con Comunicato Ufficiale n.215 del 20 gennaio 2023, con il seguente punteggio: CITTÀ DI CEPRANO TERRA DI CICERONE 2 - 2; - inizialmente, le società CITTÀ DI CEPRANO, TERRA DI CICERONE e CASTR DEI VOLSCI, erano stato inserite in un unico gruppo (gruppo T); - successivamente, la società CASTRO DEI VOLSCI, con Comunicato Ufficiale n.238 del 9 febbraio 2023, veniva preclusa dal proseguo della manifestazione; - il regolamento della Coppa Lazio di Prima Categoria prevede che Qualora la rinuncia, o l’esclusione, si verifichi in un girone compost da tre squadre, le gare della società rinunciataria, o esclusa, verranno annullate e le due squadre rimaste si incontreranno con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; - la gara in esame, disputata il 15 marzo 2023, è terminata con il seguente punteggio: TERRA DI CICERONE CITTÀ DI CEPRANO 2 - 2 e, pertanto, a termine di regolamento, l’arbitro avrebbe dovuto procedere a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità prevista dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. Lo stesso, al contrario, non procedeva a far eseguire i tiri di rigore, concludendo la gara al termine dei tempi regolamentari, contravvenendo a quanto previsto dal regolamento. Tutto ciò premesso, la gara non ha avuto regolare svolgimento. Il ricorso proposto dalla società TERRA DI CICERONE pertanto, non viene esaminato in considerazione alla irregolarità della gara di cui in epigrafe.

PQM

DELIBERA

 - Di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società CITTÀ DI CEPRANO; - Di ordinare la ripetizione della gara TERRA DI CICERONE CITTÀ DI CEPRANO, in virtù dellart.10, comma 5 del C.G.S.; - Si trasmettono gli atti al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza, in merito alla ripetizione della gara. - Le tasse ricorso vanno incamerate.

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