C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 del 21/03/2023 – Delibera – RONCIGLIONE UNITED A R.L. – ATLETICO CAPRANICA

RONCIGLIONE UNITED A R.L. - ATLETICO CAPRANICA

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 18' del primo tempo, la società ATLETICO CAPRANICA, che si era presentata con n. 9 calciatori, a seguito di infortuni, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF e, pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 2 - 0, a favore della squadra RONCIGLIONE UNITED; Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società ATLETICO CAPRANICA; Visto l'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 53, comma 2 delle NOIF DECIDE a) di infliggere alla società ATELTICO CAPRANICA la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 - 3 b) di considerare la Società ATELTICO CAPRANICA esclusa dalla Coppa Lazio di 1 categoria; c) tutte le gare disputate nel corso del campionato/torneo di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gara della società rinunciataria. TIGRE CALCIO - POL.CANARINI 1926 RDP Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 22' del primo tempo in conseguenze a un normale fallo di gioco, rilevato dall'arbitro dal calciatore TASSONE Stefano (TIGRE CALCIO) nei confronti di un avversario DE ANGELIS Alessio (POL CANARINI 1926 RDP) entrambi ammoniti si scatenava una violenta rissa che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le squadre fuoriuscendo una situazione ingestibile da parte del direttore di gara. Solo dopo l'intervento della Foza Pubblica la situazione si normalizzava. Fra i partecipanti alla rissa, l'arbitro individuava il calciatore MANCINI Manuel (TIGRE CALCIO) che colpiva con pugni un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue dal labbro. A fine gara, il Sig. ROMEI Emanuele (POL. CANARINI 1926 RDP) colpiva con un violento pugno al volto un avversario che doveva essere trasportato con l'ambulanza in ospedale. In conseguenza ai fatti come sopra descritti, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara al 22' del secondo tempo sul seguente punteggio: TIGRE CALCIO - POL. CANARINI 1926 RDP 1 - 0. Da quanto sopra esposto, la responsabilità per l'anticipata conclusione della gara è da addebitarsi ad entrambe le società. In virtù all'art. 10 comma 3

DELIBERA

a) di infliggere alla società TIGRE CALCIO e POL. CANARINI 1926 RDP l punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 300,00 per entrambe e l'esclusione dal proseguimento della manifestazione b) di squalificare il Sig. ROMEI Emanuele (POL. CANARINI 1926 RDP) fino al 24.05.2023 c) di squalificare il calciatore MANCINI Manuel (TIGRE CALCIO) fino a 21.04.2023.

 

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