C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 317 del 31/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.66 LND LT DEL 2/03/2023 (Gara: POLISPORTIVA SFC – ATLETICO CISTERNA del 25/02/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.66 LND LT DEL 2/03/2023 (Gara: POLISPORTIVA SFC – ATLETICO CISTERNA del 25/02/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

La ASD Polisportiva SFC impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Giustini Davide, “reo” di aver minacciato prima e spintonato dopo un calciatore avversario e per aver reiterato tal condotta al termine della gara causando un parapiglia generale. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti evidenziando che la condotta del proprio calciatore doveva essere derubricata come meramente antisportiva piuttosto che violenta e pertanto chiedeva una sensibile riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di 1° grado. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società tramite il proprio difensore, ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 43° della seconda frazione di gioco veniva espulso il n. 1 della Polisportiva SFC, Giustini Davide, poiché, dopo aver allontanato il pallone con veemenza per ritardare la ripresa del gioco, minacciava un giocatore avversario spintonandolo con entrambe le mani sul petto; dopo la notifica del provvedimento di espulsione veniva allontanato a fatica grazie all’ausilio dei propri compagni di squadra, per poi reiterare tale condotta al termine della gara nella zona antistante agli spogliatoi, creando un parapiglia. Alla luce di ciò, emerge che la condotta del calciatore Davide Giustini deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall’art. 38 c.g.s. (condotta violenta dei calciatori) che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate, piuttosto che dall’art. 39 (condotta gravemente antisportiva), come sostiene la reclamante; ciononostante l’entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione posta in essere dal calciatore. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Giustini Davide a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it