C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 31/03/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SERGIO JUNIOR CALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. ATLETICO 2000, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023, DEL SIG. IVAN D’ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023 E DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 279 del 10/03/2023

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SERGIO JUNIOR CALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. ATLETICO 2000, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023, DEL SIG. IVAN D’ADAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023 E DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 279 del 10/03/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 205 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Segnalazione da parte della A.S.D. Atletico 2000 per comportamento della società GSD Nuova Tor Tre Teste che avrebbe consentito al calciatore sig. Calì Sergio Junior, tesserato per la società ASD Atletico 2000, di partecipare ad un provino presso la propria struttura”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente procedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della A.S.D. Atletico 2000 con la quale viene evidenziata la presenza non autorizzata del calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la stessa, sig. Cali Segio Junior, in occasione del provino tenutosi il 18.9.2022 presso la struttura sportiva della GSD Nuova Tor Tre Teste; L’attività inquirente svolta, ed in particolare le dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale, hanno confermato quanto oggetto di segnalazione. Il sig. Calì Sergio Junior, in particolare, in sede di propria audizione ha ammesso di aver partecipato all’incontro svoltosi il 18.9.2022 presso l’impianto sportivo della GSD Nuova Tor Tre Teste, pur fornendo comunque giustificazioni a tale sua presenza che però non hanno trovato riscontro all’esito dell’audizione del sig. Valerio Gianluca (Direttore Sportivo tesserato per la A.S.D. Atletico 2000), che anzi le ha integralmente smentite. Visto tutto quanto sopra, la Procura Federale ha inteso deferire, innanzi allo scrivente Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. Sergio Junior CALI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico 2000, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022 - 2023 2) il sig. Ivan D’ADAMO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della GSD Nuova Tor Tre Teste, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022 – 2023; 3) la società GSD Nuova Tor Tre Teste, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ivan D'Adamo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Ritenuto, infine, che dagli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Sergio Junior Cali non appare discendere la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della A.S.D. Atletico 2000, per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, in quanto la condotta disciplinarmente rilevante è stata posta in essere in una sfera soggettiva del calciatore diversa da quella della società di tesseramento e sottratta al potere di controllo, anche indiretto, da parte della stessa. All’udienza fissata dallo scrivente Tribunale Federale per il 9 marzo 2023, tenutasi in presenza, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Lorenzo Giuva, mentre per i deferiti erano presenti il sig. D’Adamo Ivan, per se ed in rappresentanza della società GSD Nuova Tor Tre Teste ed il calciatore Cali Sergio Junior, accompagnato dal papà. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale insisteva nell’atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni: - Cali Sergio Junior, n.4 gare di squalifica; - D’Adamo Ivan, n.6 mesi di inibizione: - GSD Nuova Tor Tre Teste, euro 600,00. I deferiti, di contro, dichiarano che il Cali Sergio Junior ha solamente preso parte, per 10 minuti, ad un allenamento e non ad un provino. Riferiscono che avevano altresì già ricevuto, tramite un messaggio audio del Direttore sportivo dell’Atletico 2000, l’ok da parte della stessa società all’apertura della pratica di svincolo per il ragazzo. Evidenzia il presidente D’Adamo come, in ogni modo, il calciatore non è stato poi tesserato con la società Nuova Tor Tre Teste che, anzi, dal 5 settembre 2022 non ha più effettuato alcun tesseramento, tanto è vero che lo stesso Cali alla fine è andato a giocare con la società Giardinetti F.C. 1957. Chiedono, dunque, il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti dalle violazioni rispettivamente ascritte. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo una ampia ed attenta valutazione dei fatti oggetto del presente deferimento, nonché dei documenti presentati dalla Procura, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, pur ritenendo di poter leggermente rivedere la sanzione richiesta dalla Procura Federale per il calciatore Cali Sergio Junior, così come l’ammenda da comminare alla società GSD Nuova Tor Tre Teste. Pertanto, tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Cali Sergio Junior, squalifica per n.2 gare; - D’Adamo Ivan, inibizione per n.6 mesi; - GSD Nuova Tor Tre Teste, ammenda di euro 500,00 Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

 

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