C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 20/01/2023 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società URAGANO GENOVA avverso provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicati con C.U. n. 30 del 15 dicembre 2022 (gara: URAGANO GENOVA – CAMPOLIGURE IL BORGO del 8 dicembre 2022 – Terza Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società URAGANO GENOVA avverso provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicati con C.U. n. 30 del 15 dicembre 2022 (gara: URAGANO GENOVA – CAMPOLIGURE IL BORGO del 8 dicembre 2022 - Terza Categoria).

La società URAGANO GENOVA proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso i provvedimenti in epigrafe, deducendo l’eccessività della sanzione. In particolare, il Signor Alessandro MARTELLA veniva squalificato per sette gare per essere stato espulso per aver protestato nei confronti del Direttore di Gara, dopo l'espulsione di un compagno, rivolgendogli insulti e ingiurie, prendendo dalla mano del Direttore di Gara il cartellino rosso per poi gettarlo a terra. Il Signor Anselmo GRAMIGNI è stato inibito fino al 28 febbraio 2023, per aver rivolto numerose e ripetute espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara, in più occasioni, sia in campo che recandosi all'interno dello spogliatoio riservato al Direttore di Gara medesimo, e uscendone soltanto dopo l'intervento dell'allenatore della propria società. La materialità dei fatti è ben compendiata nel referto arbitrale e non è stata, comunque, oggetto di contestazione da parte della reclamante, che si è limitata a dedurre l’eccessività delle sanzioni inflitte. Alla luce di quanto sopra, Questa Corte ritiene che il comportamento del Signor Martella fosse finalizzato non tanto a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro, il quale non restava attinto dal gesti in contestazione, quanto, piuttosto, ad esprimere disappunto nei confronti del direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, Questa Corte ritiene di poter considerare tale condotta come comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro e, conseguentemente, di poter contenere la sanzione nella misura di quattro gare di squalifica. Per quanto attiene il Signor Anselmo Gramigni, lo stesso si è reso responsabile di reiterate ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro; comportamento, questo, che deve essere inquadrato nell’ambito della condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. In tale ottica, la sanzione inflitta al tesserato può essere contenuta in quella dell’inibizione fino al 16 gennaio 2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in riforma del provvedimento impugnato, riduce a quattro gare di squalifica la sanzione inflitta a Alessandro MARTELLA e ridetermina la sanzione a carico di Anselmo GRAMIGNI nell’inibizione a tempo determinato fino al 16 gennaio 2023. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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