C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 56 del 02/02/2023 – Delibera – in merito al deferimento della Procura Federale (Prot. N. 13020/78 pfi22-23/PM/ep) nei confronti di: – Signor FANZECCO PIETRO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Voltri 87, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F.; – Signor FUMANTI ATTILIO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Voltri 87, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F.; – società ASD Voltri 87 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’ art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.

in merito al deferimento della Procura Federale (Prot. N. 13020/78 pfi22-23/PM/ep) nei confronti di:

- Signor FANZECCO PIETRO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Voltri 87, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F.;

- Signor FUMANTI ATTILIO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Voltri 87, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F.;

- società ASD Voltri 87 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’ art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.

In merito alla procedura epigrafata, all’udienza del 25/01/2023 la Procura Federale concludeva chiedendo a carico del Signor FANZECCO PIETRO l’inflizione  della sanzione dell’inibizione per mesi 2, a carico del Signor FUMANTI ATTILIO l’inflizione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 e a carico della società ASD Voltri 87 la sanzione dell’ammenda di € 300,00.

Con memorie del 11/10/2022 e del 27/12/2022 il Signor FANZECCO PIETRO, anche per conto del Signor FUMANTI ATTILIO, si difendeva sostenendo, nella sostanza, che mai si era verificata un’invasione di campo e che il cancello di accesso al terreno di gioco era sempre aperto.

Più in particolare, la Procura ha deferito i sigg.ri FANZECCO PIETRO e FUMANTI ATTILIO, nella loro qualità all’epoca dei fatti rispettivamente di presidente e di dirigente accompagnatore della societò ASD Voltri 87, per aver omesso, in occasione della gara del 31/10/2021 tra ASD Voltri 87 e ASD Dinamo Santiago valevole per il campionato di seconda categoria, di predisporre adeguata vigilanza e di provvedere alla chiusura dei cancelli di accesso al recinto di gioco dagli spalti dell’impianto sportivo.

Precisa la Procura che tale deferimento è scaturito in conseguenza di altro precedente, iscritto al n. 309pfi 21-22 e già deciso da codesto Tribunale Federale con Comunicato Ufficiale n. 3 del 12/07/2022, avente ad oggetto la lite che si era generata, in occasione della gara sopra richiamata, all’interno del terreno di gioco.

All’udienza del 25/01/2023 si presentava personalmente il sig. FANZECCO PIETRO (anche per conto del sig. FUMANTI ATTILIO) il quale, nella sostanza, sentito da questo Tribunale, negava fermamente l’invasione di campo e la conseguente lite ma ammetteva, altresì, che il cancello di accesso al terreno di gioco era effettivamente rimasto aperto e che nessuno della società ASD Voltri 87 era preposto al suo presidio, assumendone la responsabilità.

La conferma di tali circostanze sono, peraltro, rinvenibili anche ai punti a. e b. della memoria datata 27/12/2022.

Considerato, quindi, che oggetto di tale deferimento non è l’invasione di campo e la conseguente lite generatesi in occasione della gara del 31/10/2021 tra ASD Voltri 87 e ASD Dinamo Santiago, bensì il manco assolvimento, da parte dei soggetti deferiti, dell’onere di vigilanza e di presidio al cancello di accesso al terreno di gioco e considerata, altresì, la pacifica ammissione da parte del sig. FANZECCO PIETRO di tale circostanza, questo Tribunale ritiene di condivisibili le richieste della Procura con applicazione, però, delle attenuanti ex art. 13, comma 1, lettera e), C.G.S con estensione, ai sensi del comma 3, prima parte, della citata norma, anche alla società ASD Voltri 87

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

FANZECCO PIETRO: inibizione di 1 mese;

FUMANTI ATTILIO: inibizione di 1 mese;

ASD VOLTRI 87: ammenda di € 200,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

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