C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – in merito al reclamo della società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo” con sede legale in Genova, Via Mogadiscio n. 40, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023), con la quale venivano comminate n. 3 (tre) gare effettive di squalifica al loro tesserato Maxim Zuppiroli, perché nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Eccellenza disputata in data 29 gennaio 2023 contro l’Imperia Calcio Srl, al 31’ del primo tempo regolamentare veniva espulso in quanto ”dopo aver subito un fallo, in reazione, da terra, si girava verso l’avversario, colpendolo con un calcio al fianco, all’altezza dello stomaco, senza conseguenze lesive”

in merito al reclamo della società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo” con sede legale in Genova, Via Mogadiscio n. 40, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023), con la quale venivano comminate n. 3 (tre) gare effettive di squalifica al loro tesserato Maxim Zuppiroli, perché nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Eccellenza disputata in data 29 gennaio 2023 contro l’Imperia Calcio Srl, al 31’ del primo tempo regolamentare veniva espulso in quanto ”dopo aver subito un fallo, in reazione, da terra, si girava verso l’avversario, colpendolo con un calcio al fianco, all’altezza dello stomaco, senza conseguenze lesive”  

Il G.S. ha squalificato il giocatore Maxim Zuppiroli per numero tre gare poiché “dopo aver subito un fallo, in reazione, da terra, si girava verso l’avversario, colpendolo con un calcio al fianco, all’altezza dello stomaco, senza conseguenze lesive”. Avverso tale sanzione, ha proposto formale reclamo la società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo”, deducendo sostanzialmente l’eccessività della medesima e chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate. In particolare, la reclamante nell’ammettere la condotta dello Zuppiroli sicuramente connotata da disvalore sociale sottolineava, però, che la reazione del giocatore era avvenuta in modo diverso da come riportato nel comunicato del G.S.. In particolare, la reazione dello Zuppiroli nei confronti dell’avversario reo di aver commesso fallo ai suoi danni, non avveniva, attraverso un calcio nello stomaco ma bensì con un lieve movimento istintivo effettuato con il braccio, tale per cui l’avversario veniva colpito all’altezza della gamba, senza riportare alcuna conseguenza lesiva. Tanto più che la condotta come sopra descritta sarebbe ben visibile dalle immagini riprese dalla redazione di “Tuttocampo”, intervenuta per riprendere la gara e consultabile on line. Da qui, l’assunto della reclamante sulla circostanza che la squalifica di tre gare effettive allo Zuppiroli appare eccessiva e merita di essere ridotta. Questa Corte, dopo aver analizzato gli atti e le prove dedotte dalla Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo”, ritiene che il reclamo della predetta società sia fondato e meriti accoglimento. E’ pur vero che lo Zuppiroli si è reso partecipe di una condotta violenta ai danni di un altro giocatore integrando così la fattispecie di cui all’art. 38 CdS, tuttavia, se tale condotta è connotata da disvalore sociale, alla medesima si ritiene possa essere applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 13, lett. A) CdS che prescrive che “la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile … a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. E, non vi è dubbio, che trattasi della fattispecie per cui è causa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dalla società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo” ut supra generalizzata e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023, ritenendo applicabile l’attenuante di cui all’art. 13, lett. A) CdS, riduce di una gara la squalifica del signor Maxim Zuppiroli, rideterminandola complessivamente in due gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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