C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo presentato dalla società A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 56 del 2 Febbraio 2023, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore RAGANINI Gabriele per tre gare effettive. Gara: CA DE RISSI SG – A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO del 28 Gennaio 2023 (Prima Categoria).

Reclamo presentato dalla società A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 56 del 2 Febbraio 2023, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore RAGANINI Gabriele per tre gare effettive. Gara: CA DE RISSI SG – A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO del 28 Gennaio 2023 (Prima Categoria).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica per tre gare effettive perché “A gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco, tirava un calcio con vigoria sproporzionata colpendo un giocatore avversario, con l’intento di arrecare a lui danno fisico. Senza conseguenze lesive”. La società reclamante ha contestato la decisione in parola, ritenendola erronea in relazione al concreto comportamento tenuto dal proprio tesserato, che non avrebbe posto in essere la condotta contestata e che, di contro, avrebbe commesso l’infrazione a contesa del pallone con un’entrata scomposta ma non intenzionale, senza colpire il giocatore avversario. Conclude chiedendo la riduzione delle gare effettive di squalifica. Questa Corte deve, in via preliminare, esaminare l’ammissibilità del reclamo. La società A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO, infatti, come risulta dallo scambio di corrispondenza, ha presentato preannuncio di reclamo in data 03/02/2023 comunicandolo dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail della segreteria di questa Corte. L’art. 76, comma 2, C.G.S. prevede espressamente che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello ...”. Quindi, nel caso che ci occupa, la reclamante è caduta in evidente errore avendo inviato il preannuncio di reclamo al semplice indirizzo di posta elettronica della segreteria anzichè, come richiede la citata normativa, al suo indirizzo di posta elettronica certificata. E non è meritevole di sanatoria la circostanza che, successivamente, il reclamo sia stato inviato, questa volta correttamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata della segreteria. Stante la preliminare e dirimente inammissibilità del reclamo presentato non vi è necessità per questa Corte di esaminare il merito della squalifica inflitta dal G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO confermando, di conseguenza, la decisione emessa dal Giudice Sportivo Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

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