C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società CELLE VARAZZE FBC SSD rl avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore PIANA Matteo, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 56 del 02/02/2023 (Gara: BORZOLI / CELLE VARAZZE FBC – CAMPIONATO PROMOZIONE IN DATA 29.01.2023)
In merito al reclamo presentato dalla Società CELLE VARAZZE FBC SSD rl avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore PIANA Matteo, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 56 del 02/02/2023 (Gara: BORZOLI / CELLE VARAZZE FBC - CAMPIONATO PROMOZIONE IN DATA 29.01.2023)
La Società CELLE VARAZZE FBC SSD rl ha proposto tempestivamente rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe che, in forza del provvedimento impugnato, ha disposto la squalifica per tre giornate del giocatore Matteo PIANA perché al ventitreesimo minuto del secondo tempo regolamentare, gioco fermo, colpiva un avversario volontariamente al volto senza conseguenze lesive. * Sostiene la Società CELLE VARAZZE FBC SSD rl che il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure sia erroneo ed eccessivamente gravatorio in quanto, a dire della Società reclamante: a) il giocatore Matteo PIANA, il cui comportamento è senz’altro censurabile a detta della stessa reclamante, si sarebbe avvicinato a gioco fermo ad un avversario con l’intenzione di allontanarlo dal portiere della sua squadra che tratteneva irregolarmente, tant’è che per detta condotta l’avversario veniva ammonito dal Direttore di Gara, ed in detta circostanza avrebbe colpito l’avversario del tutto fortuitamente ed in modo involontario; b) evidenzia poi la Società reclamante che il proprio giocatore, una volta espulso, avrebbe lasciato immediatamente il terreno di gioco senza protestare in alcun modo e che la condotta del proprio giocatore sarebbe stata in qualche modo indotta dal fatto che nel corso della gara due giocatori, compagni di squadra del Piana, avevano patito gravi infortuni a seguito di falli subiti. c) Conclude infine la Reclamante evidenziando che il Giudice di Prime cure avrebbe errato nella sanzione irrogata, posto che la sanzione edittale nella fattispecie sarebbe di due e non tre giornate di squalifica ai sensi dell’art. 36, lettera A, del Codice di Giustizia Sportiva Il Ricorso è infondato e va respinto. Le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure sono corrette e coerenti con lo svolgimento dei fatti enucleato nel referto arbitrale, che per costante giurisprudenza di questa Corte ha fede privilegiata; esse sono proporzionate e coerenti con la sanzione edittale prevista dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 38 – e non già 36 lettera A, come erroneamente sostiene la ricorrente – che sanziona detta condotta con 3 (tre) giornate di squalifica. Non paiono infine nella fattispecie ravvisabili circostanze attenuanti di rilievo, tali da consigliare una diminuzione della sanzione edittale correttamente irrogata.
PQM
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il Reclamo presentato dalla Società CELLE VARAZZE FBC SSD rl avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del giocatore Signor Matteo PIANA pubblicato con C.U. n. 56 del 02/02/2023 e conferma per l’effetto la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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