C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – gara del 19/ 2/2023 ALESSANDRIA – SAMPDORIA SPA

gara del 19/ 2/2023 ALESSANDRIA - SAMPDORIA SPA

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, non era presente alcuna delle due società; Considerato che all'arbitro non era giunta alcuna comunicazione di rinvio della gara; Atteso che da verifiche effettuate presso la Segreteria del CR Liguria FIGC/LND, è risultato che: - Con C.U.58 del 09.02.2023 - Pubblicazione orari gare del fine settimana del 18/19 febbraio, la gara risultava effettivamente programmata per il 19.02.2023 alle ore 11.00 presso il "Centro Grigio"di Alessandria; - In data 10.02.2023 - ore 11.38 - era pervenuta alla suddetta Segreteria ed all'Ufficio Campi del Comitato una mail della società ALESSANDRIA con richiesta di variazione indirizzata alla società SAMPDORIA, inviata anche in cc ad altra casella mail della Società ALESSANDRIA; - In data 10.02.203 - ore 17.30 - la società SAMPDORIA inviava analoga mail alla società ALESSANDRIA ed in cc agli altri indirizzi del punto precedente; - Nelle predette comunicazioni venivano indicati, a supporto della richiesta di variazione, generici "motivi organizzativi"; non è mai stata messa a Comunicato nessuna variazione della gara e non risultano essere state trasmesse mail di variazione alle Società interessate; - la gara, sul sistema federale AS400 (e conseguentemente su Sinfonia4You) risultava programmata per il giorno 19.02.2023 alle ore11.00.  Rilevato che, in base a quanto precede, non risulta essere stata autorizzata, da parte del CR Liguria FIGC/LND, alcuna variazione per la gara in esame; Visto l'art. 10, comma 1, del CGS;  Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2022/23 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato in questione, in Euro 100,00; Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"

P.Q.M.

Dispone: di infliggere la perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto ciascuna in classifica; di comminare l'ammenda di Euro 100,00 (100/00) ad entrambe le società, a titolo di prima rinuncia.

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