C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo presentato da società A.S.D. San Bernardo, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 39 del 26 gennaio 2023. Gara: A.S.D. San Bernardo – San Teodoro Kezmaja (Terza Cat. Girone A) del 21 gennaio 2023.

Reclamo presentato da società A.S.D. San Bernardo, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 39 del 26 gennaio 2023. Gara: A.S.D. San Bernardo – San Teodoro Kezmaja (Terza Cat. Girone A) del 21 gennaio 2023.

Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. San Bernardo impugnava le seguenti sanzioni inflitte da Giudice Sportivo: 2 gare da disputarsi a porte chiuse; euro 100 di ammenda e squalifica sino al 30.05.2023 dell’allenatore sig. Forcellese Marco. Tali sanzioni sono state comminate in quanto al termine della gara, come si evince dal referto arbitrale del 21.01.2023, l’allenatore della società A.S.D. San Bernardo avvicinava il d.g. con fare minaccioso proferendo nei suoi confronti espressioni irriguardose e contemporaneamente prendendolo per un braccio senza arrecare alcun danno fisico e senza interrompere il proprio incedere verso l’area spogliatoi. In data 26.01.2023 veniva poi depositato dal d.g. un supplemento di referto in cui il medesimo specificava che prima di lasciare il tdg veniva raggiunto dal mister del San Bernardo eanche da alcuni calciatori della società medesima, il cui numero di maglia non riusciva a leggere. Continuava il d.g. asserendo che due di loro, protestando, lo prendevano per un braccio senza arrecare nessun danno. Tale gesto, si ribadiva in integrazione, non continuava nel tempo infatti il d.g. proseguiva normalmente nella sua camminata verso l’uscita senza problemi di sorta. La ricostruzione dell’accaduto non può essere revocata in dubbio: l’arbitro, infatti, nel proprio referto riferiva esplicitamente di essere stato oggetto di espressioni irriguardose proferite sia dal sig. Forcellese che da alcuni calciatori del San Bernardo non identificati. Nel caso di specie, stando al contenuto del referto arbitrale è pacifico che alcuni tesserati della società qui reclamante abbiano tenuto comportamenti sanzionabili ai sensi del C.G.S.nei confronti del d.g. Alla luce di quanto sopra, è adeguata la sanzione dell’ammenda determinata dal Primo Giudice nella misura di € 100,00 nei confronti della società A.S.D. San Bernardo per la condotta tenuta dai propri tesserati. In riferimento alla squalifica comminata al sig. Forcellese ritiene questa Corte che detta sanzione debba essere ridotta in considerazione del brevissimo arco temporale relativo alla durata dell’atteggiamento irriguardoso. Questa Corte non ritiene che il fatto, per quanto deprecabile, possa qualificarsi come particolarmente grave, poiché l’aggressione risultava esclusivamente verbale senza ulteriori e più gravi conseguenze. Ulteriormente argomentando, non si ritiene congrua la sanzione della squalifica del campo per una gara, stante la mancanza dei presupposti necessari ai fini dell’irrogazione di una simile sanzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società A.S.D. San Bernardo avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 39 del 26 gennaio 2023,annulla la sanzione delle 2 gare da disputarsi a porte chiuse, riduce fino al 6 marzo 2023 la squalifica comminata al sig. Forcellese Marco (allenatore) e conferma l’ammenda di euro 100 in capo alla società A.S.D. San Bernardo. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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