C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società Società A.S.D. CAPERANESE 2015 (C.F. 90059400102) avverso la squalifica per tre giornate effettive a carico del calciatore Federico MOSTO, comminata dal Giudice Sportivo di cui al C.U. LND Regione Liguria n. 58 del 09.02.2023 perché “colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)” a seguito di espulsione per rosso diretto comminato al 90’ di gara.

Reclamo della società Società A.S.D. CAPERANESE 2015 (C.F. 90059400102) avverso la squalifica per tre giornate effettive a carico del calciatore Federico MOSTO, comminata dal Giudice Sportivo di cui al C.U. LND Regione Liguria n. 58 del 09.02.2023 perché “colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)” a seguito di espulsione per rosso diretto comminato al 90’ di gara.

Il Signor Federico MOSTO è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per condotta violenta, poiché in una fase di gioco di ripartenza, in reazione a una trattenuta subita, colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive. La società A.S.D. CAPERANESE 2015ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Nessun dubbio può esserci in merito alla sussistenza dell’irregolarità della condotta in commento nonché della correttezza della sanzione comminata dal direttore di gara e, di conseguenza, dal Giudice Sportivo. Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, è la dosimetria della sanzione che appare, francamente, eccessiva rispetto al fatto in oggetto. In tale ottica, deve essere evidenziato che il gesto in parola è stato provocato da una condotta irregolare subita dal Mosto da parte di un calciatore avversario e non è consistito in un contegno gratuito e/o avulso da un contesto agonistico. In secondo luogo, va sottolineato come la gomitata assestata al calciatore avversario non abbia provocato alcun danno fisico in capo al medesimo, di talché se ne deve desumere la scarsa efficienza lesiva. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ridurre di una gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. Caperanese 2015 e in riforma riduce da 3 a 2 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Federico MOSTO. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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