C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/03/2023 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società MURA ANGELI avverso provvedimenti emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023 (gara: MURA ANGELI – SUPERBA CALCIO 2017 del 28 gennaio 2023 – Prima Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società MURA ANGELI avverso provvedimenti emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023 (gara: MURA ANGELI – SUPERBA CALCIO 2017 del 28 gennaio 2023 – Prima Categoria).

Il Signor CAFFIERI Filippo è stato squalificato per quattro gare, in quanto, nel corso dell'intervallo tra primo e secondo tempo, mentre il ddg tornava nel proprio spogliatoio, prima che avesse il tempo di chiudere la porta, transitava davanti alla porta urlando frasi ingiuriose nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento di espulsione, reagiva insultando ancor più il ddg ed arrivando al punto di minacciarlo fisicamente tenendo un comportamento fortemente intimidatorio. Nel corso del secondo tempo, intorno al 10' minuto, trovandosi fuori dalla rete che delimita il tdg, nel corridoio esterno che conduce agli spogliatoi, chiaramente visibile dal tdg essendo delimitato solamente da una rete pertanto chiaramente riconoscibile, ha ripreso con le espressioni ingiuriose urlando altre minacce e continuando così per oltre due minuti, urlando talmente forte da essere udito anche dagli spettatori che assistevano dalle gradinate soprastanti. Avverso tale squalifica, ha proposto rituale reclamo la società MURA ANGELI, deducendo sostanzialmente che l’arbitro non avrebbe avuto la possibilità di rilevare quanto asserito nel referto. Questa Corte osserva che negli atti ufficiali sono ben compendiate le condotte poste in essere dal Signor CAFFIERI, in merito alla cui identificazione come responsabile delle suddette non può sussistere alcun dubbio, stante l’inequivoca individuazione operata da parte del direttore di gara. La stessa reclamante, peraltro, si limita, sul punto, a svolgere considerazioni meramente labiali e sfornite di qualsivoglia riscontro. Appare equa ai fatti in commento la sanzione inflitta dal Primo Giudice, in virtù della reiterazione delle condotte ingiuriose ed irriguardose tenute dal tesserato nei confronti dell’arbitro, di talché la squalifica deve essere integralmente confermata. In parte diverso è il discorso per quanto attiene la squalifica inflitta al Signor IANNINO Francesco, dirigente addetto all'arbitro, il quale è stato inibito fino al 8 aprile 2024, per aver tenuto, da subito, un atteggiamento aggressivo, intimidatorio e minaccioso nei suoi confronti ed iniziando a rivolgere al ddg medesimo espressioni gravemente irriguardose e gravemente lesive del suo prestigio, mentre egli, ignorando le suddette espressioni, continuava a parlare in modo educato con l'allenatore; a quel punto il sig. IANNINO Francesco, evidentemente alterato dall'atteggiamento impassibile del ddg, rincarava la dose, passando alle minacce fisiche, fino a giungere a quella di morte. Nel tenere questo atteggiamento, il sig. IANNINO Francesco, continuava ad avvicinarsi al ddg, mentre egli proseguiva a parlare con l'allenatore, che si dimostrava certamente più collaborativo, ed, in seguito, continuava ad insultarlo e a minacciarlo. A questo punto,il ddg, stressato dalla situazione di tensione creatasi, notificava il provvedimento di espulsione al sig. IANNINO Francesco e nel farlo proferiva verso di lui un'espressione certamente non consona al ruolo del ddg, ma, altrettanto certamente, dettata dalla predetta situazione di 65/31 tensione e pericolo in cui egli si sentiva, quando il sig. IANNINO Francesco si scagliava verso il ddg, raggiungendolo con uno schiaffo violento sul volto, che, da subito, gli provocava dolore e stato di shock. Avverso tale sanzione la società reclamante ha dedotto che il comportamento tenuto dal Signor IANNINO sarebbe stato determinato da una condotta non consona tenuta precedentemente dal direttore di gara. Il reclamo, sul punto, può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati. E’ pacifico, anzitutto, che il Signor IANNINO abbia tenuto reiterati comportamenti gravemente irriguardosi nei confronti dell’arbitro, caratterizzati da insulti e minacce. E’ pacifico, inoltre, che il direttore di gara, a seguito di tale contegno abbia posto in essere una condotta non consona nei confronti del Signor Iannino, cui è stata proferita un’espressione irriguardosa. Reagendo a quest’ultimo comportamento, il tesserato attingeva l’arbitro con uno schiaffo al volto. Il direttore di gara si recava, per tale ragione, al Pronto Soccorso laddove risultava che il paziente era vigile ed orientato, che l'acv era ritmica normofrequente, che presentava un lieve arrossamento sul viso e sul naso e che non erano presenti lesioni, ecchimosi, dolorabilità palpatoria alle ossa nasali ne' alle ossa facciali. Alla luce di quanto sopra, Questa Corte deve anzitutto reputare pacifiche le circostanze di fatto sopra emarginate, poiché ben compendiate nel referto arbitrale e poiché sostanzialmente non contestate da parte della reclamante. Stante il contenuto del referto di P.S. appare, altresì, corretta la qualificazione giuridica data dal Primo Giudice il quale ha inquadrato la condotta in commento nell’ambito di applicazione dell’art. 35 co. 3 C.G.S. a mente del quale “i dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara), sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione”, essendo emerso dal referto ospedaliero che l’arbitro non abbia sofferto alcuna lesione personale a causa dello schiaffo subito dal Signor IANNINO. Ciò che, diversamente, deve essere riformata, ad avviso di Questa Corte, è la quantificazione della sanzione, poiché nel caso di specie può trovare senz’altro applicazione l’attenuante di cui all’art. 13 lett. a) C.G.S. per aver lo IANNINO “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. Tale attenuante, in considerazione del comportamento tenuto dall’arbitro, deve essere considerata prevalente sull’aggravante rilevata dal Primo Giudice e, per l’effetto, la sanzione complessivamente da infliggersi può essere rideterminata nell’inibizione per mesi 10 e giorni quindici, cioè fino al 17 dicembre 2023.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società MURA ANGELI e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al Signor Francesco IANNINO nell’inibizione fino al 17 dicembre 2023. Conferma integralmente il provvedimento a carico del Signor Filippo CAFFIERI. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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