C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – in merito al preannuncio di reclamo proposto dalla società PSM RAPALLO avverso provvedimento nei confronti di Luca CRIPPA emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 46 del 16 febbraio 2023 (gara: PSM RAPALLO – ASD GOLFOPARADISORECCO – U 19 Juniores).

in merito al preannuncio di reclamo proposto dalla società PSM RAPALLO avverso provvedimento nei confronti di Luca CRIPPA emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 46 del 16 febbraio 2023 (gara: PSM RAPALLO – ASD GOLFOPARADISORECCO – U 19 Juniores).

Il Signor Luca CRIPPA è stato inibito fino al 31 marzo 2023 per aver proferito, dopo essere stato espulso, espressioni ingiuriose e blasfeme all’indirizzo dell’arbitro, reiterando tale condotta a termine della gara. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la società PSM RAPALLO, chiedendo l’annullamento della sanzione o, quanto meno, una sua riduzione. Il reclamo è parzialmente fondato. Dal referto arbitrale, emerge pacificamente la responsabilità del tesserato per le condotte in commento, di talché non vi è spazio per il richiesto annullamento. La sanzione, peraltro, può essere contenuta nella misura di un mese di inibizione, poiché il contegno tenuto successivamente al provvedimento di espulsione può essere considerato alla stregua di un’unica condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società PSM RAPALLO rideterminando la sanzione nell’inibizione fino al 16 marzo 2023. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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