C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA TORRIGLIA 1977avverso l’ammenda di €100,00 alla medesima “per responsabilità diretta del comportamento censurabile tenuto dei propri tesserati” nonché avverso l’inibizione fino al 10/3/2023 del Sig. Alessio Mancini“ per il comportamento gravemente scorretto e minaccioso adottato nei confronti di un Ufficiale di Gara”, comminate dal Giudice Sportivo di cui al C.U. LND Regione Liguria n. 45 del 10.02.2023.

Reclamo della società POLISPORTIVA TORRIGLIA 1977avverso l’ammenda di €100,00 alla medesima “per responsabilità diretta del comportamento censurabile tenuto dei propri tesserati” nonché avverso l’inibizione fino al 10/3/2023 del Sig. Alessio Mancini“ per il comportamento gravemente scorretto e minaccioso adottato nei confronti di un Ufficiale di Gara”, comminate dal Giudice Sportivo di cui al C.U. LND Regione Liguria n. 45 del 10.02.2023.

In data 05/02/2023, durante l’incontro tra SUPERBA CALCIO 2017 e CALCIO LIGORNA 2022,il Direttore di Gara rilevava che alcuni calciatori della Società POLISPORTIVA TORRIGLIA 1977 entravano in campo al fine di iniziare il proprio riscaldamento, in vista della partita da disputare nel medesimo impianto subito dopo a quella in corso. Alla richiesta dell’arbitro di allontanarsi, i calciatori si rifiutavano. Inoltre, il Sig. Alessio Mancini, dirigente della predetta società, minacciava il Direttore di Gara di colpirlo con una testata in faccia. Tali comportamenti, palesemente non conformi ai principi generali di lealtà e correttezza dell'ordinamento, venivano sanzionati dal Giudice Sportivo con l'applicazione dell’ammenda di €100,00 nei confronti della Società Polisportiva Torriglia 1977 per responsabilità diretta del comportamento censurabile tenuto dai propri tesserati nonché con l’inibizione fino al 10/3/2023 del Sig. Alessio Mancini per il comportamento gravemente scorretto e minaccioso adottato nei confronti di un Ufficiale di Gara. La società Polisportiva Torriglia 1977 ha proposto tempestivo gravame chiedendo “l’annullamento della sanzione nei confronti del dirigente e la cancellazione della multa inflitta alla Polisportiva Torriglia” deducendo genericamente che il Direttore di Gara sarebbe incorso in errore poiché il sig. Mancini non sarebbe stato presente in campo. In merito alla sanzione dell’ammenda, dall’esame del referto di gara emerge una ricostruzione del fatto pacifica, che non risulta essere stata contestata dall’esponente. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in ragione del comportamento tenuto dai tesserati della Polisportiva Torriglia 1977apparecongrua. Per tali motivi il reclamo non è accoglibile. Per quanto concerne, poi, l’inibizione la stessa reclamante riconosce e ammette la non impugnabilità dei provvedimenti disciplinari di durata pari o inferiore a trenta giorni. Alla luce di ciò appare evidente come il reclamo debba essere considerato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria rigetta il reclamo per quanto concerne l’ammenda di € 100,00 a carico della società reclamante mentre lo dichiara inammissibile in merito all’inibizione del sig. Mancini ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 137, comma 3, lett. b) del C.G.S. Ordina l’incameramento della tassa, non versata e addebitata in acconto.

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