C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo presentato da società ASD Borgo Incrociati, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Comitato Regionale Liguria e pubblicata con C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023. Gara: Borgo Incrociati– Atletico Quarto (Prima Cat. Girone D) del 19 febbraio 2023.

Reclamo presentato da società ASD Borgo Incrociati, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Comitato Regionale Liguria e pubblicata con C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023. Gara: Borgo Incrociati– Atletico Quarto (Prima Cat. Girone D) del 19 febbraio 2023.

Con atto di reclamo la società ASD Borgo Incrociati ha impugnato la decisione emessa dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. n. 61del 23 febbraio 2023, con la quale il G.S. infliggeva la sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Sicilia Antonio, chiedendo in via principale l’annullamento delle giornata di squalifica ed in via subordinata la riduzione della squalifica inflitta. La decisione del G.S. trae origine dal referto arbitrale dalla lettura del quale si evinceva che il sig. Sicilia Antonio, “nel corso di una mischia, pur trovandosi a 20/30 mt dal fatto, sopraggiungeva a gran velocità, spintonava con violenza un avversario, rivolgendogli al contempo numerosi insulti”. Con ciò, restando sicuramente censurabile il comportamento del tesserato in questione per come descritto dal ddg, occorre considerare che determinati atteggiamenti, seppur passibili di estremo biasimo, non possano essere annoverati tra le condotte violente che di per sé riguardano quei comportamenti diretti in modo inequivocabile a provocare un danno ed a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che li subisce. Infatti, il C.G.S. definisce condotta violenta “…..ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività…….”. A fronte di ciò la spinta inferta dal calciatore in questione, pur violenta che sia stata, non può essere definito quale gesto inequivocabilmente diretto a provocare una lesione. Anche per tali motivi, questa Corte ritiene pertanto che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante debba essere configurata come gravemente antisportiva, ai limiti della condotta “violenta”, nell’atteggiamento avuto. In conclusione, e per quanto sin qui dedotto appare congrua una squalifica per due giornate da infliggersi al calciatore Sicilia Antonio e di conseguenza deve essere parzialmente accolto il gravame proposto dalla società ASD Borgo Incrociati.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD Borgo Incrociati, riduce a due le giornate di squalifica da infliggere al sig. Sicilia Antonio. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto
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