C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 24/03/2023 – Delibera – in merito al reclamo proposto dalla società G.S.D. SORI avverso il provvedimento di squalifica per numero tre gare effettive nei confronti del calciatore Matteo CAPITELLI emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 65 del 02 marzo 2023 (gara: G.S.D. SORI – PRIARUGGIA G. MORA del 25 febbraio 2023 – Prima Categoria).

in merito al reclamo proposto dalla società G.S.D. SORI avverso il provvedimento di squalifica per numero tre gare effettive nei confronti del calciatore Matteo CAPITELLI emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 65 del 02 marzo 2023 (gara: G.S.D. SORI – PRIARUGGIA G. MORA del 25 febbraio 2023 – Prima Categoria).

Il G.S. ha squalificato il signor Matteo CAPITELLI per numero tre gare effettive poiché “rincorreva un avversario, tirandogli, successivamente, un calcio dietro alle gambe”. Avverso tale sanzione, ha proposto formale reclamo la società G.S.D. SORI deducendo sostanzialmente l’eccessività della sanzione inflitta e chiedendo la riduzione di una giornata di squalifica. Peraltro, tale reclamo, perveniva in data 6 marzo 2023 per il tramite della PEC di altra società, ossia la ASD FC SORI 71, come specificato anche dalla reclamante nel corpo nella medesima. Il reclamo è infondato. I fatti sono pacifici e ben compendiati nel referto arbitrale. A ciò si aggiunga che, a seguito dell’audizione del Direttore di Gara, veniva confermato l’episodio ivi descritto, riferendo altresì che tale condotta era da inquadrarsi all’interno di screzi tra i giocatori avvenuti anche in precedenza. Non vi è dubbio in merito al fatto che il contegno posto in essere dal CAPITELLI sia da considerarsi condotta violenta. Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha inquadrato il fatto alla stregua dell’art. 38 CGS e, dunque, non vi è spazio per una riduzione della squalifica, atteso che tre giornate di squalifica costituiscono il minimo edittale per questo tipo di violazione. Infine, relativamente all’invio del reclamo pervenuto per il tramite di PEC di altra società, si ritiene che il medesimo debba considerarsi tempestivo e regolare, in quanto l’art. 76, c. 2 – 3, CGS parla solo genericamente di “trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata” non indicando espressamente che la medesima debba appartenere alla società reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, attesa la condotta illecita posta in essere dal signor Matteo CAPITELLI ai sensi dell’art. 38 CGS rigetta il reclamo proposta dalla G.S.D. SORI e conferma il provvedimento adottato dal Giudice di Prime Cure di squalifica per numero tre gare effettive. Ordina l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

TRIBUNALE

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