C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 24/03/2023 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. Football Club Bogliasco avverso il provvedimento di squalifica per numero sei gare nei confronti del calciatore Tommaso SBOLGI emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023 (gara: A.S.D. Football Club Bogliasco – Serra Riccò del 18 febbraio 2023 – Campionato Juniores Regionale – girone B)

in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. Football Club Bogliasco avverso il provvedimento di squalifica per numero sei gare nei confronti del calciatore Tommaso SBOLGI emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023 (gara: A.S.D. Football Club Bogliasco – Serra Riccò del 18 febbraio 2023 – Campionato Juniores Regionale – girone B)

Il G.S. ha squalificato il signor Tommaso SBOLGI per numero sei gare effettive poiché “colpiva un avversario con un violento calcio alle ginocchia, che lo costringeva ad essere trasportato in ospedale dove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio medesimo”. Avverso tale decisione, proponeva formale reclamo la società A.S.D. Football Club Bogliasco, ritenendo la squalifica sproporzionata rispetto alla condotta contestata, in quanto avvenuta durante una normale azione di gioco. La reclamante chiedeva, quindi, ridursi la sanzione da applicarsi al giocatore a numero due giornate di squalifica. Il reclamo è infondato. I fatti sono pacifici e ben compendiati nel referto arbitrale, laddove la condotta della SBOLGI appare inequivocabile. Non vi è dubbio in merito al fatto che il contegno posto in essere dal tesserato sia da considerarsi una condotta gravemente antisportiva, ancorché realizzata durante una fase di gioco, intesa quale comportamento finalizzato a provocare lesioni che, nel caso di specie, sono state effettivamente procurate, se è vero che il Moretti dopo il grave fallo subito, veniva portato fuori dal terreno di gioco, in braccio dai compagni/dirigenti e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale, dove gli sarà diagnosticata una distorsione al ginocchio destro. Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha inquadrato il fatto alla stregua di condotta gravemente antisportiva p. e p. dall’art. 39 CGS, aggravata dalle lesioni subite dal calciatore attinto. Non vi è spazio, dunque, per una riduzione della squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, definitivamente pronunciando, attesa la condotta gravemente antisportiva p. e p. dall’art. 39 CGS, con l’aggravante di aver arrecato un danno patrimoniale all’avversario ai sensi dell’art. 14 , lett. b) CGS, rigetta il ricorso avanzato dalla A.S.D. Football Club Bogliasco e conferma il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di squalifica del giocatore Tommaso SBOLGI per numero sei gare effettive. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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