C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 24/03/2023 – Delibera – Reclamo presentato dalla società ASD Albenga 1928, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 65 del 2 72/36 Marzo 2023, relativo alla sanzione della squalifica di sei gare effettive del calciatore GASTALDI Alessio. Gara: ASD ALBENGA 1928 – ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB del 25 febbraio 2023 (Juniores Regionali – Girone A).

Reclamo presentato dalla società ASD Albenga 1928, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 65 del 2 72/36 Marzo 2023, relativo alla sanzione della squalifica di sei gare effettive del calciatore GASTALDI Alessio. Gara: ASD ALBENGA 1928 – ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB del 25 febbraio 2023 (Juniores Regionali – Girone A).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica per sei gare effettive perché “colpiva volontariamente un avversario al volto, procurandogli una vistosa ferita al naso ed al labbro”. La società reclamante, pur riconoscendo l’accadimento in sè, contesta la decisione in parola assunta dal Giudice Sportivo, ritenendola eccessiva, in quanto sarebbe stata il frutto di un contrasto avvenuto nel corso di una azione di gioco. Conclude chiedendo la riduzione delle gare effettive di squalifica. Il reclamo è parzialmente fondato ed andrà accolto, in parte qua, per quanto di seguito espresso. Dalla lettura completa del referto arbitrale emerge che il giocatore della squadra reclamante, avrebbe colpito al volto il numero 10 della squadra ospite procurandogli una vistosa ferita la naso e al labbro, e per tale condotta veniva espulso. Nella stessa azione di gioco, però, il ddg ha provveduto ad espellere anche l’altro giocatore, in quanto, a sua volta, colpiva il Gastaldi. La Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell’art. 50 , comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., procedeva all’audizione telefonica del direttore di gara, sig. Nucera Francesco, il quale così ricostruiva l’accaduto avvenuto in sua presenza: il Gastaldi arrivava primo sulla palla e veniva trattenuto per la maglia dall’avversario. A questo punto il giocatore della società reclamante poneva in essere la condotta contestata, a cui seguiva la reazione dell’avversario: all’esito, il ddg, procedeva con l’espulsione di entrambi i giocatori. Atteso, quindi, che dalla ricostruzione fornite dall’escussione testimoniale del ddg, sia emersa una circostanza attenuante in favore del Gastaldi (individuata nell’art. 13, comma 1, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva), e che, come sempre confermato dall’arbitro, dalla condotta occorsa non siano risultati danni fisici rilevanti in danno dell’altro calciatore, non essendo stato necessario l’intervento di personale sanitario, appare congrua una riduzione della sanzione inflitta, passando da sei gare a quattro gare di squalifica. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce, per i motivi addotti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, della squalifica del giocatore, da sei a quattro gare effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce, per i motivi addotti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, della squalifica del giocatore Gastaldi Alessio della ASD Albenga 1928, da sei a quattro gare effettive. Dispone la restituzione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it