C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CASELLESE avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di seconda categoria, Campo Ligure Borgo – A.S.D. CASELLESE del 25.02.2023 nei confronti di Tedesco Omar per quattro gare pubblicato con C.U. n. 51 del 2 marzo 2023.

Reclamo della società A.S.D. CASELLESE avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di seconda categoria, Campo Ligure Borgo – A.S.D. CASELLESE del 25.02.2023 nei confronti di Tedesco Omar per quattro gare pubblicato con C.U. n. 51 del 2 marzo 2023.

Il Signor Tedesco Omar è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo per aver protestato nei confronti del DG insultandolo ed entrando in contatto fisico con il medesimo, toccandolo leggermente. La società A.S.D. CASELLESE ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Dall’esame del referto di gara, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. La reclamante cita in ricorso due provvedimenti a titolo di esempio, per sostenere la propria richiesta di riduzione della sanzione comminata in quanto ritenuta eccessiva. Giova precisare che tali provvedimenti riguardano la sola pronuncia di frasi ingiuriose da parte del tesserato, senza che vi sia stato, come invece si è verificato nel caso in esame, alcun contatto fisico con il Direttore di Gara. Appare dunque corretta la squalifica per quattro giornate, potendone imputare due per aver proferito frasi ingiuriose e due per essere entrato in contatto con Direttore di Gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello delibera di rigettare il reclamo proposto da A.S.D. CASELLESE confermando il provvedimento impugnato. Ordina l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

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