C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della Società PSM RAPALLO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo nella gara di CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI del giorno Domenica 26 Febbraio 2023 tra le squadre PSM RAPALLO e SUPERBA, pubblicato con C.U. n. 51 del 2 MARZO 2023.

Reclamo della Società PSM RAPALLO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo nella gara di CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI del giorno Domenica 26 Febbraio 2023 tra le squadre PSM RAPALLO e SUPERBA, pubblicato con C.U. n. 51 del 2 MARZO 2023.

La società PSM RAPALLO in data 3 marzo u.s. inoltrava a mezzo PEC presso la segreteria della Corte sportiva d’Appello territoriale preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con C.U. n. 51 del 2 MARZO 2023 e contestualmente formulava richiesta di atti relativi alla pronuncia. In pari data venivano inoltrati alla società reclamante i documenti richiesti. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 71 co. 53 C.G.S., infatti, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti. Nel caso di specie, dunque entro il giorno 8 marzo u.s.. Il reclamo è pervenuto presso la segreteria di Questa Corte dopo la scadenza del termine previsto, ossia in data 10 marzo 2023. Per tali ragioni, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

inammissibile il reclamo proposto dalla società PSM RAPALLO, pervenuto in data 10 marzo 2023, ed ordina l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

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