C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo presentato da US Priamar 1942 Liguria, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona del Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 62 del 10 marzo 2023. Gara: US Priamar 1942 Liguria – Millesimo del 4 marzo 2023.

Reclamo presentato da US Priamar 1942 Liguria, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona del Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 62 del 10 marzo 2023. Gara: US Priamar 1942 Liguria – Millesimo del 4 marzo 2023.

Con atto di reclamo la società US Priamar 1942 Liguria ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona del Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 62 del 10 marzo 2023, con la quale il GS squalificava il sig. Perozzi Gabriele fino al 30/6/2023 poiché provenendo da dietro il dg per protestare contro un calcio di rigore assegnato contro la propria squadra, appoggiava entrambe le mani al petto del dg senza eccessiva forza e senza provocare dolore. Esaminato il referto arbitrale, questa Corte deve preliminarmente sottolineare come lo stesso dg riferiva di essere stato spinto alle proprie spalle in modo lieve dal calciatore Perozzi “senza eccessiva forza, senza farmi perdere l’equilibrio” non lamentando dolore alcuno. Il medesimo dg riferiva altresì che alla notifica del provvedimento dell’espulsione il predetto calciatore si allontanava immediatamente dal terreno di gioco senza contestare la decisione arbitrale e senza proferire alcunché nei confronti del dg. Alla luce di quanto esaminato e valutato questo Collegio ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Perozzi Gabriele sia riconducibile alla violazione di cui all’art. 36 c. 1 lett. B) del C.G.S. e pertanto, pur ritenendo passibile di biasimo il comportamento del suddetto calciatore, che occorra rideterminare la sanzione inflitta dal primo giudice. A tale proposito, in virtù di quanto riportato in atti, si stima equa una riduzione della squalifica sino al 3/04/2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello, delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società US Priamar 1942 Liguria riducendo, con le precisazioni di cui in motivazione, la squalifica comminata al calciatore Perozzi Gabriele fino al 3 aprile 2023. Dispone la restituzione della tassa.

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