C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo presentato da ASD Taggia, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 67 del 8 marzo 2023. Gara: ASD Taggia – Arenzano F.C. del 5marzo 2023.
Reclamo presentato da ASD Taggia, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 67 del 8 marzo 2023. Gara: ASD Taggia – Arenzano F.C. del 5marzo 2023.
Con atto di reclamo la società ASD Taggia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 8 marzo 2023, con la quale il GS squalificava il sig. Sina Ernald per tre giornate poiché dopo aver subito un fallo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba senza conseguenze lesive. Dall'esame del referto arbitrale emerge effettivamente cha da parte del calciatore Sina Ernald vi sia stata una reazione ad un fallo subito. Dal referto del d.g. si evince come la condotta tenuta dal calciatore Sina Ernald sia passibile, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., di una squalifica per come correttamente determinata dal Giudice Sportivo. Detta condotta deve ritenersi violenta e non solo antisportiva e ciò in ragione del della tipologia del gesto (intenzionale) e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze. Questa Corte, pertanto, ritiene la decisione del G.S. conforme al dettato normativo ed alla ricostruzione del fatto per come riportato nel referto arbitrale. Il gesto, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica riflette di per sé il contenuto tipico della condotta violenta, non potendo di certo condurre ad una valutazione diversa la circostanza che tale condotta non abbia provocato lesioni al calciatore della società Arenzano F.C.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società ASD Taggia confermando, con le precisazioni di cui in motivazione, la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.
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