C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. ALBIATESE – Campionato 2°Categoria – Gir. S GARA del 05.03.2023 tra ACD ALBIATESE/BESANA FORTITUDO ASD C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Monza datato 09.03.2023

Reclamo della società A.C.D. ALBIATESE – Campionato 2°Categoria - Gir. S GARA del 05.03.2023 tra ACD ALBIATESE/BESANA FORTITUDO ASD C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Monza datato 09.03.2023

La società A.C.D. ALBIATESE proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che comminava a carico di Ciofi Luca Giovanni, vice presidente della società reclamante, l’inibizione sino al 31.05.2023 per avere quest’ultimo proferito dalla tribuna ripetute offese e minacce nei confronti del direttore di gara e dei calciatori avversari, contribuendo a generare un clima ostile e pericoloso. Nel proprio reclamo la Società fornisce una differente ricostruzione dei fatti, contestando fermamente che siano state proferite espressioni offensive o minacciose nei confronti dell’arbitro ed evidenziando altresì che la gara, svoltasi in un clima sereno, non è stata caratterizzata da alcun tipo di polemica o clima ostile, essendosi verificate esclusivamente alcune normali e tranquille contestazioni da parte del pubblico nel corso dell’incontro. Salvo quanto sopra, la reclamante espone invece che proprio il direttore di gara, al termine dell’incontro, si avvicinava alla tribuna per chiedere al sig. Ciofi se fosse il papà di un calciatore e, a risposta negativa, l’arbitro insultava il sig. Ciofi ed il pubblico presente sugli spalti. La reclamante sostiene altresì che il direttore di gara non poteva avere riconosciuto personalmente il sig. Ciofi. All’udienza svoltasi in data 23.03.2023 comparivano il sig. Genovese Domenico, presidente della società reclamante, ed il sig. Ciofi Luca Giovanni personalmente, i quali si riportavano integralmente al contenuto del reclamo. Inoltre il sig. Ciofi ribadiva e specificava analiticamente la condotta tenuta dal direttore di gara al termine dell’incontro il quale, come descritto anche nel reclamo, si dirigeva verso il pubblico per porre una domanda al sig. Ciofi e, successivamente, insultava il pubblico presente sugli spalti, ponendo in essere un comportamento non tollerabile né giustificabile da parte di un arbitro. In conclusione la reclamante chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della inibizione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del supplemento di rapporto del direttore di gara e dai successivi chiarimenti richiesti dalla Corte, emerge in modo chiaro e dettagliato che il sig. Ciofi, riconosciuto inequivocabilmente dall’arbitro già dalla fine del primo tempo, proferiva ripetute espressioni offensive e minacciose nei confronti sia del direttore di gara sia dei calciatori della squadra avversaria. L’arbitro specifica inoltre che, durante la sosta tra il primo ed il secondo tempo di gioco, alcuni giocatori della società avversaria (Besana Fortitudo) lo invitavano ad intervenire con riferimento ai ripetuti insulti ed offese a loro rivolti dal sig. Ciofi nel corso del primo tempo. Risulta infine che, al termine dell’incontro, il sig. Ciofi reiterava minacce nei confronti del direttore di gara, invitando i calciatori tesserati per la società reclamante a non salutare l’arbitro, contribuendo così a generare un clima ostile. Pertanto, non essendo presenti nel reclamo elementi idonei a contraddire quanto descritto negli atti ufficiali sopra richiamati, la decisione impugnata deve essere confermata, in quanto correttamente quantificata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

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