C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società F.C. ZAVATTARELLO – Campionato 2°Categoria – Gir. U GARA del 05.03.2023 tra G.S. NIZZA CALCIO A.S.D. / F.C. ZAVATTARELLO C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Pavia datata 09.03.2023

Reclamo della società F.C. ZAVATTARELLO – Campionato 2°Categoria - Gir. U GARA del 05.03.2023 tra G.S. NIZZA CALCIO A.S.D. / F.C. ZAVATTARELLO C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Pavia datata 09.03.2023

La società F.C. ZAVATTARELLO proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava: - l'ammenda di € 100,00 alla F.C. Zavattarello per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. Alcuni di essi a fine gara, nei pressi dell'autovettura del Direttore di Gara, reiteravano gli insulti e le minacce; - l'ammenda di € 80,00 alla F.C. Zavattarello perchè, a fine gara, propri tesserati non identificati dall'arbitro lo accerchiavano con fare intimidatorio, toccandolo spalla a spalla, tenendo, altresì, un comportamento ripetutamente ingiurioso e minaccioso nei confronti del Direttore di Gara; - l'inibizione fino al 01.05.2023 del dirigente Rodolico Giovanni e le squalifiche fino al 01.05.2023 del massaggiatore Bruni Patrizio e dell'assistente arbitro Ballerini Paolo per avere, tutti loro, accerchiato con fare intimidatorio l'arbitro a fine gara, toccandolo spalla a spalla, tenendo un comportamento ripetutamente ingiurioso e minaccioso nei suoi confronti ed avere, infine, cercato di impedire al Direttore di gara l'accesso agli spogliatoi; - la squalifica fino al 03.04.2023 per l'allenatore Fasani Daniele, espulso dal terreno di gioco per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro, perpetrata anche nell'ulteriore corso della gara dove usciva dagli spogliatoi e, di nuovo, offendeva e minacciava l'arbitro. Nel proprio reclamo la Società afferma: - quanto alla posizione di Rodolico Giovanni, al fischio finale il medesimo era all'interno dello spogliatoio per soccorrere un calciatore infortunato, quindi si ritiene impossibile che abbia accerchiato con fare intimidatorio l'arbitro, toccandolo con la spalla e ingiuriato nei suoi confronti; - quanto alla posizione di Bruni Patrizio, al fischio finale si sarebbe avvicinato al direttore di gara invitandolo più volte ad entrare negli spogliatoi e ricevendo la risposta “io sto qui quanto mi pare”, senza alcun contatto fisico, né offese e/o minacce nei suoi confronti; - quanto alla posizione di Ballerini Paolo, oltre che ribadire quanto indicato per il Bruni, si precisa che il medesimo dirigente ha firmato il verbale a fine partita ed il suo nome sarebbe stato inserito tra gli espulsi poiché il direttore di gara non avrebbe capito e riconosciuto da chi provenissero certe parole. Nello specifico la reclamante riporta un dialogo che sarebbe avvenuto tra il direttore di gara e il Ballerini: ARBITRO: mi è stata detta le seguente frase “lei è scandaloso, ha rovinato la partita” o mi dice chi è stato o devo inserirla tra gli espulsi BALLERINI: direttore non so chi la può aver detta ARBITRO: lei era vicino a me in quel momento BALLERINI: sì è vero, ma non ho capito ARBITRO: o mi dice chi è stato o devo inserire lei tra gli espulsi, io devo segnare qualcosa BALLERINI: ripeto non so chi è stato ARBITRO: inserisco lei; - quanto alla posizione dell'allenatore Fasani Daniele, l'allenatore avrebbe ripetuto più volte al direttore di gara la frase “sei scandaloso”, per le decisioni da quest'ultimo prese durante l'inizio del secondo tempo, ed al termine della partita avrebbe chiesto di potergli parlare in privato per chiarirsi, ma gli sarebbe stata negata la possibilità. In conclusione la reclamante, ritenendo quanto riportato nel comunicato pura invenzione in relazione a tutte le posizioni coinvolte, chiede l’annullamento della inibizione comminata nei confronti del dirigente Rodolico Giovanni, delle squalifiche nei confronti del massaggiatore Bruni Patrizio e dell'assistente arbitro Ballerini Paolo nonché della squalifica dell'allenatore Fasani Daniele, accettando le ammende di € 100,00 ed € 80,00 comminate nei suoi confronti. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Per quanto concerne la squalifica fino al 03.04.2023 disposta nei confronti dell'allenatore Fasani Daniele, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale non è tenuta a pronunciarsi in quanto, ai sensi dell'art. 137, comma 3 del CDS “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese; c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara; d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; e) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile”. Il reclamo, sul punto, è, pertanto, inammissibile. Per quanto concerne le ulteriori posizioni, si premette che ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del rapporto del direttore di gara emerge in modo chiaro e specifico che, al termine della gara, nell'avvicinarsi al proprio spogliatoio, il direttore di gara veniva accerchiato e toccato spalla a spalla, con fare intimidatorio, dai dirigenti e massaggiatore della F.C. Zavattarello, Ballerini Paolo, Rodolico Giovanni e Bruni Patrizio e da alcuni giocatori della medesima squadra (che però non riusciva ad identificare). I tre identificati recitavano nei confronti del direttore di gara frasi decisamente offensive e intimidatorie, ben riportate nel rapporto ufficiale di gara, impedendo al medesimo l'accesso al proprio spogliatoio. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara: -

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto in ordine alla posizione dell'allenatore Fasani Daniele. –

RIGETTA

il reclamo proposto in ordine alle posizioni del dirigente Rodolico Giovanni, del massaggiatore Bruni Patrizio e dell'assistente arbitro Ballerini Paolo. - dispone l'addebito della relativa tassa.

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