C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA PREVALLE A.S.D. Camp.Juniores Prov. – Gir. C GARA del 04.03.2023 tra POLISPORTIVA PREVALLE ASD / A.S. TEAM OUT C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 09.03.2023

Reclamo della società POLISPORTIVA PREVALLE A.S.D. Camp.Juniores Prov. - Gir. C GARA del 04.03.2023 tra POLISPORTIVA PREVALLE ASD / A.S. TEAM OUT C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 09.03.2023

La società POLISPORTIVA PREVALLE A.S.D. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che comminava a carico di Cepeli Ardit, calciatore tesserato per la società reclamante, la squalifica per tre gare effettive per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario. Nel proprio reclamo la Società fornisce una differente rappresentazione dei fatti, evidenziando che il calciatore Cepeli Ardit veniva sanzionato per un normale fallo di gioco, non configurandosi per il caso di specie nessun atto violento. In particolare, la reclamante espone che il direttore di gara sarebbe stato ingannato dalla dinamica della caduta del calciatore avversario poiché, in quel frangente, il giocatore Cepeli Ardit, tentando di calciare la palla appena recuperata dall’avversario che arrivava alle spalle, commetteva un normale fallo nel corso del gioco. A supporto della propria tesi, la reclamante allega al proprio atto di impugnazione le dichiarazioni di soggetti presenti all’incontro che, in sintesi, confermano la ricostruzione dei fatti come appena sopra descritta. In conclusione la reclamante, riconoscendo solo che l’intervento compiuto dal proprio calciatore potrebbe definirsi “un po' scomposto”, ribadisce comunque che trattasi di fallo da gioco, ed in ogni caso assolutamente non considerabile come atto di grave violenza, e chiede pertanto l’annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della sanzione. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del rapporto del direttore di gara e dai chiarimenti richiesti dalla Corte relativi alla dinamica dell’evento, emerge in modo chiaro e specifico che il giocatore Cepeli Ardit colpiva con un calcio alla parte posteriore del corpo un avversario, facendolo cadere a terra dolorante, configurandosi per il caso di specie una condotta chiaramente violenta. In considerazione del fatto che il Giudice di prime cure ha sanzionato tale condotta nella misura minima prevista dall’art. 38 del C.G.S. (ovvero 3 giornate di squalifica), la decisione impugnata deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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