C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 3/2023 LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. – MASSERONI MARCHESE SRL
gara del 26/ 3/2023 LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - MASSERONI MARCHESE SRL
La Società Masseroni Marchese con nota Pec. in data 27-3-2023 ore 15,51 senza previo preannuncio di ricorso ha inviato le motivazioni del ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto. Come pubblicato su al CU Nº 47 del 26-1-2023 del CRL punto 2.2., va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2022/2023 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 205 della LND del 18-1-2023 che riporta integralmente il CU nº 104/A del 18-1-2023 della Figc, che dispone quanto segue: "di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. Dato atto che il ricorso, depositato alle ore 15,51 è quindi (pur privo di preannuncio) pervenuto oltre il termine di cui al citato CU nº 104/A del 18.1.2023 della FIGC e per tal motivo è inammissibile e non si entra nel merito. Dato altresì atto che la controparte non ha inviato deduzioni
PQS.
DELIBERA
Dichiarare inammissibile il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul terreno di giuoco: Lombardia 1 - Masseroni Marchese: 1-1. Si dà atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente CU.