C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 22/03/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 40 promosso dalla A.S.D. ANCONITANA CALCIO A 5 in data 10/03/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 100 C5 del 08/03/2023;

a seguito del reclamo n. 40 promosso dalla A.S.D. ANCONITANA CALCIO A 5 in data 10/03/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 100 C5 del 08/03/2023;

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della ammenda di euro 300,00 (trecento/00) alla reclamante “ Per aver la propria tifoseria aggredito un giocatore della squadra avversaria a fine gara. “.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ANCONITANA CALCIO a 5, scrivendo “ Pur confermando la citata aggressione ai danni di un tesserato avversario, la responsabilità di tale ingiustificabile atto è da ritenersi esclusivamente a carico del tesserato Frezzotti Marco, nessun’altra persona del pubblico locale e/o ospite ha partecipato in alcun modo a questo atto…” e quindi chiedendo l’annullamento della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

          Il reclamo va respinto.

          La lettura del rapporto dell’arbitro che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti prova certifica il comportamento messo in atto dalla tifoseria locale: infatti nell’allegato si legge “ … A fine gara… ho visto un gruppo di persone riconducibili alla tifoseria locale perché avevano alcuni capi di abbigliamento con lo stemma della squadra anconitana insieme al calciatore Frezzotti Marco assalire il calciatore Mulinari Matteo dell’ACLI MANTOVANI. Dopo l’intervento dei dirigenti delle due società per riportare la calma, il Mulinari era accasciato al suolo con una parte del volto sanguinante. E’ stata così chiamata l’ambulanza per prestare cure mediche al Mulinari…”.

In base a ciò, è innegabile che i tifosi della reclamante si siano resi protagonisti della aggressione e la sanzione inflitta risulta essere congrua rispetto alla gravità dei fatti accaduti

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ANCONITANA CALCIO A 5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 

 

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