C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 22/03/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 41 promosso dalla A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI in data 13/03/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore PETRUCCI ANDREA applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 08/03/2023;

a seguito del reclamo n. 41 promosso dalla A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI in data 13/03/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore PETRUCCI ANDREA applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 08/03/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- esaminato il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare al calciatore PETRUCCI ANDREA, tesserato per la ASD ATLETICO AZZURRA COLLI in quanto “espulso per aver rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’arbitro, reiterava in tale atteggiamento anche a fine gara, tentando di entrare nello spogliatoio del direttore di gara per aggredirlo. Veniva allontanato grazie all’intervento di alcuni dirigenti della propria squadra.

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società, sostenendo che nell’occasione il proprio tesserato “ … voleva solo avere un confronto civile e pacato con l’arbitro e avere semplicemente delle spiegazioni in merito all’espulsione. “  ed ha chiesto l’annullamento della sanzione o una riduzione delle squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

Alla richiesta audizione la società ha ribadito quanto esposto nel reclamo, precisando che il direttore di gara lo aveva espulso ritenendo rivolte a lui le parole che il Petrucci aveva rivolto ai suoi compagni di squadra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

          Il reclamo va respinto.

          Il rapporto dell’arbitro - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti -  indica con precisione e senza possibilità di fraintendimenti quale sia stato il comportamento messo in atto dal calciatore sanzionato che ha rivolto diverse frasi offensive e minacciose al direttore di gara sia al momento della espulsione che a fine gara e la sanzione risulta essere congrua rispetto all’accaduto.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it