C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 08/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 2/2023 FRENTANIA – CASALI DAUNI

gara del 26/ 2/2023 FRENTANIA - CASALI DAUNI

 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 91 del 01/03/2023 – pag. 2169; preso atto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 03-03-2023 – pag. 2260; rilevato preliminarmente che la società Casali Dauni ha trasmesso in data 27/02/2023 un semplice messaggio PEC con il quale comunicava l’intenzione di presentare ricorso in ordine alla gara in epigrafe; considerato che per l’avvio del procedimento innanzi al GST l’art. 67, comma 1 CGS prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione a mezzo PEC, dichiarazione che deve essere trasmessa ad opera della ricorrente alla società controparte entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; rilevato che non è stata trasmessa prova dell’invio del preannuncio alla società controparte nei modi e nei termini richiesti dal CGS, non rispettando, pertanto, il disposto del cit. art. 67 CGS; tutto ciò premesso questo GST ritiene di non essere tenuto a pronunciarsi sul preannuncio di ricorso; richiesti ed acquisiti agli atti i supplementi di rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 50, comma 4 CGS; letti gli atti ufficiali arbitrali di gara, rileva che al 16’ del secondo tempo, a seguito di un normale fallo di gioco rilevato dall’arbitro, scaturiva una rissa generale che vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le squadre, panchine comprese. Tra i partecipanti alla rissa l’arbitro riconosceva i calciatori TROMBETTA Silvio (Frentania), espulso perché tirava pugni ad un calciatore avversario, CASTELNUOVO Ciro (Frentania), espulso perché, dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e tirava pugni ad un calciatore avversario, PALMIERI Alfonso (Casali Dauni), espulso per aver tirato pugni a tesserati avversari, il massaggiatore MARTINO DAVIDE ANTONIO (Casali Dauni), espulso perché dalla panchina entrava sul terreno di gioco e tirava pugni ad un calciatore avversario. L’arbitro cercava in tutti i modi di porre fine alla rissa, emettendo anche dei fischi per attirare l’attenzione dei tesserati, senza successo. Nel frattempo entravano nel recinto di gioco attraverso un cancello lasciato colpevolmente aperto ed incustodito due persone chiaramente riconducibili alla società di casa; in particolare una di esse, che l’arbitro riconosceva in ANTINONE Umberto, tesserato per la società Frentania per averlo arbitrato in precedenza, si avvicinava al calciatore n. 9 della squadra ospite e lo colpiva. La rissa generale terminava dopo svariati minuti, grazie anche all’intervento dei Carabinieri che ristabilivano la situazione di normalità. A questo punto veniva comunicata all’arbitro la volontà di non voler proseguire l’incontro da parte della società Casali Dauni i cui tesserati abbandonavano tutti il terreno di gioco e rientravano nel proprio spogliatoio. Anche l’arbitro entrava nello spogliatoio della società Casali Dauni, invitava tutti a ripresentarsi in campo ed a riprendere la gara. I tesserati della società rispondevano dapprima che l’arbitro aveva emesso il triplice fischio, terminando l’incontro, poi, non desistendo dal proprio proposito, comunicavano la rinuncia al proseguimento della gara perché un proprio calciatore era stato vittima di un’aggressione da parte di persone estranee entrate nel recinto di gioco. A questo punto, era il 25’ del secondo tempo, l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro; visti ed applicati gli articoli 10, comma 1 e 38, comma 1 CGS e 53, commi 2 e 7 NOIF

D E C I D E

1. di non essere tenuto a pronunciarsi sul preannuncio di ricorso trasmesso dalla società Casali Dauni, per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di infliggere alla società Casali Dauni la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, penalizzandola altresì di un punto in classifica; 3. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 150, relativa alla prima rinuncia; 4. di infliggere alla società Frentania una giornata di squalifica del campo di gioco; 5. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 500; 6. di revocare la sospensione inflitta a TROMBETTA Silvio (Frentania), CASTELNUOVO Ciro (Frentania) e PALMIERI Alfonso (Casali Dauni), sospensione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 03-03-2023; 7. di squalificare i calciatori TROMBETTA Silvio (Frentania), CASTELNUOVO Ciro (Frentania) e PALMIERI Alfonso (Casali Dauni), tutti per tre (3) gare effettive (di cui una già scontata), ai sensi del citato art. 38, c.1 CGS; 8. di squalificare il tesserato ANTINONE Umberto (Frentania) fino a tutto il 30/06/2023; 9. di squalificare il massaggiatore MARTINO Davide Antonio (Casali Dauni) fino al 22/3/2023. I provvedimenti disciplinari inerenti la gara sono stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 03-03-2023.

 

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