C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 08/03/2023 – Delibera – gara del 1/ 3/2023 CELENZA – SPORTING CLUB NUOTO

gara del 1/ 3/2023 CELENZA - SPORTING CLUB NUOTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 03/03/2023 – pag. 2263; richiesto ed acquisito agli atti il supplemento di rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 50, comma 4 CGS; letti gli atti ufficiali arbitrali di gara, rileva che prima dell’inizio della gara l’arbitro effettuava il rituale riconoscimento dei calciatori, in particolare per la società Sporting Club Nuoto, senza rilevare irregolarità; la gara aveva inizio ed il primo tempo si svolgeva in totale serenità. Al termine del primo tempo il dirigente della società locale comunicava all’arbitro un presunto scambio di identità tra i calciatori avversari; in particolare affermava che il calciatore n. 6, iscritto in distinta con il nome Di Benedetto Emanuele era in realtà Vignone Gianluigi, calciatore squalificato. Mentre l’arbitro si apprestava ad effettuare di nuovo il riconoscimento del calciatore n. 6, entravano nel suo spogliatoio l’allenatore Amorosa Mario ed il capitano Peluso Gaetano della società Sporting Club Nuoto i quali gli rilasciavano una dichiarazione scritta di rinuncia alla prosecuzione della gara per “incapacità psico-fisica di diversi calciatori”. A questo punto l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro. Nel frattempo entravano nello spogliatoio i Carabinieri della locale Stazione chiedendo delucidazioni in merito a quanto stava accadendo. Successivamente l’arbitro veniva convocato in caserma insieme all’allenatore Amorosa ed al calciatore n. 6 della società Sporting Club Nuoto. Ritiene questo GST che i fatti riportati necessitano di specifici accertamenti da parte dell’On.le Procura Federale cui si demandano gli atti al fine di accertare quanto accaduto. Relativamente all’esito dell’incontro in epigrafe, la dichiarazione allegata agli atti di gara evidenzia la chiara volontà della società Sporting Club Nuoto di rinunciare alla prosecuzione della gara medesima, con tutte le conseguenze del caso. Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli articoli 10, comma 1 e 50, comma 3 CGS e 53, commi 2 e 7 NOIF

D E C I D E

1. di trasmettere gli atti all’On.le Procura Federale per verificare gli atti segnalati; 2. di infliggere alla società Sporting Club Nuoto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, penalizzandola altresì di un punto in classifica; 3. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 100, relativa alla prima rinuncia.

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