C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 17/03/2023 – Delibera – gara del 5/ 3/2023 ATLETIK MIGNANO – DOMENICO DE SISTO

gara del 5/ 3/2023 ATLETIK MIGNANO - DOMENICO DE SISTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 08/03/2023 – pag. 2313; preso atto della propria decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 11/03/2023 – pag. 2394 in riferimento alla gara in epigrafe con la quale entrambe le società sono state riammesse in termini; considerato preliminarmente che: - la società Atletik Mignano ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini di cui alla citata decisione pubblicata sul CU n. 95 e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; - la società Domenico De Sisto ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito rispettando anch’essa i termini di cui alla citata decisione; letto il reclamo rileva che la società Atletik Mignano chiede l’applicazione ai danni della società Domenico De Sisto della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver iscritto nella distinta consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara nove calciatori in panchina, oltre agli undici titolari, nonostante il CR Molise abbia fissato in sette il limite massimo di calciatori da portare in panchina; a supporto di tale tesi vi è anche l’entrata sul terreno di gioco del calciatore Gianfrancesco Matteo (Domenico De Sisto) con il numero 19; lette le controdeduzioni rileva che la società Domenico De Sisto chiede di rigettare il reclamo per una serie di motivazioni. Eccepisce preliminarmente l’infondatezza del reclamo in quanto l’art. 10 CGS che stabilisce i casi per i quali può essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e tra questi non vi è quello per la violazione del numero dei calciatori in panchina. In relazione all’entrata sul terreno di gioco del calciatore con il numero 19, si fa notare come l’assegnazione dei numeri sia del tutto casuale, un fatto stilistico e non sostanziale, non necessariamente progressiva e fino al 99. Osserva questo GST. Dall'esame degli atti ufficiali emerge inequivocabilmente quanto affermato dalla ricorrente, ossia che la società Domenico De Sisto abbia indicato nella propria distinta di gara relativa alla gara in esame n. 9 calciatori di riserva invece dei 7 previsti dal Comitato Regionale Molise (cfr. CU n. 13 del 26/08/2022). Ciò ha rappresentato un indubbio vantaggio per la società Domenico De Sisto che ha visto aumentare la possibilità di scelta tra più calciatori in panchina accrescendo il proprio potenziale tecnico-atletico. Ciò premesso, questo Giudice ritiene di non doversi discostare dall'orientamento della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il presso il CR Molise che in una fattispecie analoga (cfr. decisione gara Bojano – Real Guglionesi del 17/09/2017 e pubblicata sul CU n. 28 del 26/10/2017) ritenne che i calciatori inseriti in distinta oltre il diciottesimo ovvero oltre il numero massimo consentito e dunque non compreso tra i sette calciatori, tra i quali la squadra di appartenenza avrebbe potuto scegliere gli eventuali sostituti non hanno titolo a prendere parte alla gara, La posizione irregolare dei predetti calciatori determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 C.G.S. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Atletik Mignano per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di infliggere alla società Domenico De Sisto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0; 3. di comminare alla società Domenico De Sisto un’ammenda di Euro 100. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

 

 

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