C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 17/03/2023 – Delibera – gara del 5/ 3/2023 AURORA ALTO CASERTANO – ALTOCASERTANO

gara del 5/ 3/2023 AURORA ALTO CASERTANO – ALTOCASERTANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 08/03/2023 – pag. 2316; preso atto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 11/03/2023 – pag. 2395 in riferimento alla gara in epigrafe; considerato preliminarmente che: - la società Altocasertano ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; - la società Aurora Alto Casertano ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito rispettando la normativa federale vigente; letto il reclamo rileva che la società Altocasertano chiede l’applicazione ai danni della società Aurora Alto Casertano della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, due calciatori che non avevano titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, non tesserati. Infatti venivano inseriti nella lista dei calciatori consegnata all’arbitro i calciatori MARRA Raffaele (30/11/2007) e CALDARONE Vincenzo (21/05/2006); gli stessi prendevano parte all’incontro rispettiavamente con la maglia n. 8 e n. 4 pur non essendo tesserati per la società Aurora Alto Casertano; lette le controdeduzioni rileva che la società Aurora Alto Casertano ammette in toto quanto reclamato dalla società Altocasertano, comunica di aver allontanato dai quadri societari il dirigente, si scusa in modo formale e si rimette alla clemenza del GST, consci della gravità di quanto posto essere. Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Altocasertano è fondato ed è meritevole di accoglimento. Interessato della questione, il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ha confermato che i calciatori Marra e Caldarone non erano tesserati per la società Aurora Alto Casertano alla data di disputa della gara, come peraltro ammesso dalla medesima società nelle memorie difensive presentate a questo GST. Alla società Aurora Alto Casertano va l’apprezzamento per aver riconosciuto l’errore commesso contrario ai buoni principi di lealtà sportiva. Tutto ciò premesso, visto ed applicato l’art. 10, comma 6, lettera a) CGS

D E C I D E

4. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Altocasertano per le ragioni meglio esposte in premessa; 5. di infliggere alla società Aurora Alto Casertano la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0; 6. di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori CELENTA Gianluca (Aurora Alto Casertano) fino a tutto il 29/03/2023; 7. si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it