C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD POL. CHIANOCCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 62 del 26/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD POL. CHIANOCCO – ASD VENAUS, disputata in data 22/01/2023, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone D

Reclamo della società ASD POL. CHIANOCCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 62 del 26/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD POL. CHIANOCCO – ASD VENAUS, disputata in data 22/01/2023, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone D

 Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 31/01/2023, regolarmente preceduto da preannuncio del 27/01/2023, la società ASD POL. CHIANOCCO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina i seguenti provvedimenti: l’inibizione fino al 21/04/2023 al Presidente sig. Massimiliano Rossero con la seguente motivazione: “Al minuto 35 del secondo tempo di gioco, entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco e, invitato dall'arbitro a qualificarsi ed allontanarsi, si presentava dicendo che, in quanto Presidente della Società, poteva fare ciò che voleva. Allontanato dal recinto di gioco anche con l'aiuto del capitano, nell'uscire minacciava l'arbitro e poi prendeva posto dietro alla panchina del Chianocco” nonché la squalifica fino al 21/07/2023 all’allenatore sig. Alessio Negro con la seguente motivazione: “Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in contatto fisico e minacce al limite della condotta violenta. Nello specifico, a seguito della espulsione del sig. Addari, il sig. Negro inveiva contro l'arbitro, che lo espelleva; alla notifica del provvedimento, il tesserato entrava velocemente in campo e si poneva a 4/5 cm dal direttore di gara, urlandogli in faccia, minacciandolo e chiaramente cercando un contatto fisico. Veniva portato via a forza dai propri giocatori e nel mentre, in segno di ulteriore minaccia, mostrava il pugno chiuso all'arbitro. Il sig. Negro per il restante tempo di gioco restava a bordo campo, dal lato degli spogliatoi, e dava indicazioni ai giocatori. Al termine della gara, rientrava senza autorizzazione sul terreno di gioco, raggiungeva l'arbitro e riprendeva a minacciarlo e insultarlo, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio ostruendo il passaggio col proprio corpo e colpendo più volte col petto l'arbitro che tentava di uscire dal campo. In questa situazione, nessuno dei dirigenti della società Chianocco interveniva a supporto del direttore di gara e il sig. Negro veniva bloccato a fatica da due giocatori, mentre continuava a mostrare i pugni chiusi in segno di sfida e minaccia. La gravità della condotta tenuta dal tesserato, e soprattutto degli insulti e delle reiterate minacce riportati dall’arbitro nel proprio referto determina l'entità della squalifica, considerato che la condotta descritta si pone, ad avviso di questa Giudice, a metà strada tra le fattispecie di cui agli artt. 35 e 36 CGS”. Con riferimento ai predetti provvedimenti sanzionatori, la Società reclamante ne chiede la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo da un lato che il Presidente sig. Massimiliano Rossero sarebbe entrato in campo per calmare il nervosismo tra i giocatori, a seguito di alcune espulsioni, nonché per raccogliere due fumogeni e consegnare il foglio per le sostituzioni alla panchina, senza essere di disturbo alla partita, senza proferire insulti o minacce e dall’altro lato che l’allenatore sig. Negro si sarebbe limitato a “protestare con impeto, ma senza avere ne inveito né tantomeno minacciato il direttore”. Il ricorso contro entrambi i provvedimenti è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possano essere superati dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale le motivazioni del Giudice Sportivo che ha comminato le sanzioni oggetto di impugnazione. Quanto al sig. Rossero, si legge invero nel rapporto arbitrale che egli entrava nel recinto di gioco senza essere presente in distinta, rivolgendo espressioni irriguardose e minacce all’arbitro che gli domandava di uscire. La sanzione dell’inibizione fino al 21/04/2023 appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal dirigente e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede all’art. 36 l’inibizione minima di due mesi per le condotte gravemente irriguardose, qui aggravate dal rifiuto di eseguire il provvedimento di allontanamento assunto dall’arbitro, rendendosi necessario l’intervento del capitano della squadra di casa. Quanto al sig. Negro l’arbitro precisa che, a seguito dell’espulsione di un suo collaboratore, iniziava a urlare nei suoi confronti e si avvicinava allo stesso, minacciandolo e insultandolo, puntandogli la mano con il pugno chiuso, trattenuto dai giocatori della sua squadra; non osservava il provvedimento di allontanamento assunto dal direttore di gara nei suoi riguardi, sostando a bordo campo e continuando a dare indicazioni ai propri giocatori; ancora al termine della gara spingeva col petto l’arbitro, con l’intento di sbarrargli il passaggio verso gli spogliatoi, reiterando le minacce e tentando di colpirlo con pugni sferrati in aria. La sanzione comminata nei suoi riguardi dal Giudice Sportivo di squalifica fino al 21/07/2023 appare congrua, commisurata al comportamento tenuto dall’allenatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, inquadrandosi il comportamento nella fattispecie di cui all’art. 35 CGS come condotta violenta nei confronti di ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società ASD POL. CHIANOCCO e conferma l’inibizione del sig. Massimiliano Rossero fino al 21/04/2023 e la squalifica dell’allenatore sig. Alessio Negro fino al 21/07/2023. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone il definitivo addebito del contributo di reclamo, che risulta già versato.

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