C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 16/02/2023 – Delibera – Ricorso della Società AYGREVILLE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 62 del 26.01.2022 Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara AYGREVILLE CALCIO – R G TICINO disputata in data 22.01.2023, Campionato Eccellenza Girone A

Ricorso della Società AYGREVILLE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 62 del 26.01.2022 Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara AYGREVILLE CALCIO – R G TICINO disputata in data 22.01.2023, Campionato Eccellenza Girone A

Con ricorso inviato in data 29.01.2023, la società Aygreville calcio si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con l’ammenda pari ad euro 600 per il comportamento offensivo tenuto verso il direttore di gara da un gruppo di sostenitori. La Società ricorrente pur non contestando quanto contenuto nel referto arbitrale, evidenzia quanto da sempre fatto per prevenire condotte analoghe e chiede un contenimento della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta e non mette in dubbio la veridicità di quanto affermato dal direttore di gara nel referto. Peraltro, la medesima società mostra stupore e sorpresa per l’accaduto anzitutto per non aver alcun dirigente colto la frase incriminata ed in secondo luogo per quanto da sempre fatto per prevenire le intemperanze verbali dei propri sostenitori. Il referto è chiaro e puntuale. Evidenzia peraltro il direttore di gara come si sia trattato di una singola (ed isolata) frase, pronunciata a partita ultimata da alcuni sostenitori (asseritamente della squadra ospitante). Non risultano intemperanze durante la gara. Non può ritenersi accertata la circostanza che il termine utilizzato (“mafioso”) sia da riferire alla provenienza geografica del direttore di gara. Dato che non viene generalmente comunicato ai sostenitori. La complessiva condotta contestata non appare di tale gravità da giustificare la sanzione comminata, che può pertanto essere ridotta. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

L’ammenda comminata alla società Aygreville ad euro 200. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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