C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. FORTITUDO F.O. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 62 del 26 gennaio 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CALCIO NOVESE – A.S.D. FORTITUDO F.O. disputata in data 21 gennaio 2023 nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D
Reclamo della società A.S.D. FORTITUDO F.O. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 62 del 26 gennaio 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CALCIO NOVESE – A.S.D. FORTITUDO F.O. disputata in data 21 gennaio 2023 nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D
Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 30 gennaio 2023, regolarmente preannunciato in data 27 gennaio 2023, la società A.S.D. FORTITUDO F.O. e il giocatore PONGAN FRANCESCO in proprio ricorrono avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per sei gare effettive all’atleta Pongan Francesco “per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico. Espulso per insulti all’arbitro, alla notifica del provvedimento il sig. Pongan si avvicinava minacciosamente a questi e, reiterando le ingiurie, lo spingeva con forza appoggiandogli una mano sul petto e facendolo arretrare di un passo, senza ulteriori conseguenze. Il giocatore veniva poi allontanato da alcuni compagni di squadra ed anche da avversari, e abbandonava il terreno di gioco con estrema lentezza, ritardando la ripresa della partita, proferendo nel frattempo ulteriori insulti e minacce contro il direttore di gara. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del tesserato e di quanto disposto ex art. 36, comma 1, lettera b) C.G.S.”. Con il reclamo si invoca la riduzione della squalifica a fronte di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa rispetto a quella contenuta nel referto arbitrale. In particolare, i reclamanti, pur ammettendo la piena responsabilità per l’atteggiamento tenuto dal sig. Pongan e formulando le relative scuse, espongono una dinamica che - quantomeno in parte - ridimensiona la gravità della condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Infatti, viene descritto un clima di tensione e frustrazione in campo a causa di presunti errori arbitrali; viene minimizzata l’imprecazione del giocatore Pongan nei confronti dell’arbitro, rispetto a quanto rilevato da quest’ultimo nel referto; viene “giustificato” il contatto fisico con il direttore di gara, qualificato come un banale “tocco nella zona spalla/petto per attirare l’attenzione” di quest’ultimo; ed infine si sottolinea il comportamento tenuto dal giocatore al termine della partita, rappresentato dalle scuse formulate direttamente al direttore di gara in presenza dell’osservatore arbitrale. I ricorrenti invocano quindi la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, co. I, lett. e), C.G.S., a fronte dell’immediato riconoscimento della responsabilità per i fatti sopra descritti; la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, co. I, lett. c), C.G.S., sostanzialmente per le medesime ragioni per cui si invoca l’attenuante precedente; nonché la concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, co. II, C.G.S., in ragione della posizione di classifica della squadra e dell’ottima partita disputata in occasione dell’espulsione del giocatore Pongan nonché in virtù dell’eccessività del provvedimento disciplinare adottato in campo nei confronti del Pongan. Le medesime argomentazioni venivano ribadite nella memoria scritta inviata all’organo giudicante in data 7 febbraio 2023 e in occasione dell’audizione personale all’udienza del 7 febbraio 2023. Il referto arbitrale descrive una situazione davvero spregevole in cui il giocatore si rivolgeva in modo ingiurioso nei confronti del direttore di gara e, dopo la notifica dell’espulsione, gli si avvicinava minacciosamente continuando ad insultarlo, appoggiandogli una mano sul petto. Questa descrizione non si presta ad alcun equivoco e la versione difensiva non appare supportata da alcun elemento probatorio in grado di scalfirla, atteso che tale non può considerarsi la tesi dell’avvocato difensore, spettatore oculare alla scena. Ciò posto, l’atteggiamento tenuto dalla società e dal giocatore successivamente al fatto (sia nell’immediatezza che in sede di udienza, dove ha ribadito il proprio rammarico per l’accaduto), unitamente alla giovane età dell’atleta, merita di essere adeguatamente valorizzato attraverso il ridimensionamento della squalifica che può contenersi nella misura di due gare effettive.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore PONGAN FRANCESCO a due gare effettive. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione di entrambi i contributi di reclamo, tempestivamente versati.
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