C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 16/02/2023 – Delibera – Gara CORTEMILIA – CANALE 2000 CALCIO

Gara CORTEMILIA - CANALE 2000 CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. CANALE 2000 CALCIO avverso la regolarità della partita disputata in data 5/02/2023 contro la Società A.S.D CORTEMILIA sul campo di quest'ultima, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente si duole della non conformità al regolamento di una delle due porte, la cui altezza sarebbe stata inferiore di circa 5 cm rispetto a quanto disposto per Regolamento; - rilevato che il predetto ricorso risulta essere stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta utilizzando l'indirizzo della mail ordinaria del Comitato e non quello PEC, come invece necessario, e non è stato preceduto dal prescritto preannuncio, in violazione di quanto disposto ex art. 67, commi 1 e 2 C.G.S.; - evidenziato altresì che, come correttamente affermato dalla Società resistente nelle proprie controdeduzioni, e come espressamente previsto dal Codice di Giustizia Sportivo agli artt. 65 e 67, qualora il reclamo abbia ad oggetto la regolarità del campo da gioco (misura delle porte, misura del terreno di gioco e altri casi similari), lo stesso deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara all'arbitro ovvero, quando l'irregolarità sia intervenuta prima dell'inizio della gara, o in casi eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata all'arbitro, alla presenza del capitano avversario, con menzione di tale riserva scritta sul cartoncino di gara, e nel caso di specie non sono state presentate dalla A.S.D. CANALE 2000 CALCIO riserve scritte prima dell'inizio della gara, né riserve verbali nel corso o al termine della stessa; - osservato altresì che, come specificato dal Regolamento pratico AIA in relazione alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, "Le riserve devono essere presentate, per iscritto, prima dell'inizio della gara. L'arbitro provvederà alle verifiche usando gli strumenti di misura che la Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione. Qualora le irregolarità siano constatate e riguardino la segnatura in generale, le bandierine d'angolo e il campo per destinazione, l'arbitro inviterà la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di terminare la gara e che, comunque, non dovrà superare la durata di un tempo di gara. Se ciò non fosse possibile, l'arbitro non darà inizio alla gara. In ogni caso, l'arbitro riporterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, le determinazioni assunte e le conseguenze relative" e dunque le rilevazioni delle eventuali irregolarità attinenti il terreno di gioco, comprese le porte, devono essere effettuate dall'arbitro alla presenza dei rappresentanti di ambo le Società, mentre a nulla valgono misurazioni unilaterali effettuate dalla Società interessata al termine della partita, senza la partecipazione del direttore di gara e degli avversari, né calcoli matematici in proiezione, effettuati con App telefonica, come quello allegato alle precisazioni della Società ricorrente; - pertanto, vista la irregolarità ed irricevibilità del ricorso presentato dalla A.S.D. CANALE 2000 CALCIO, per le ragioni sopra esposte

DELIBERA

 - di respingere il ricorso della ASD CANALE 2000 CALCIO in quanto irricevibile e/o comunque improcedibile, omologando il risultato raggiunto in campo: A.S.D CORTEMILIA-A.S.D. CANALE 2000 CALCIO 1-1; - di addebitare sul conto della ASD CANALE 2000 CALCIO l'importo del contributo dovuto per il procedimento, che non risulta essere stato versato.

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