C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da ASD ATLETICO RACCONIGI avverso la deliberazione del Giudice Sportivo contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 71 del 23/02/2023 in riferimento alla gara ATLETICO RACCONIGI – SOMMARIVA PERNO disputata il 19/02/2023 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C

Reclamo proposto da ASD ATLETICO RACCONIGI avverso la deliberazione del Giudice Sportivo contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 71 del 23/02/2023 in riferimento alla gara ATLETICO RACCONIGI – SOMMARIVA PERNO disputata il 19/02/2023 nell’ambito del Campionato di Promozione - Girone C

L’ASD ATLETICO RACCONIGI, in persona del Presidente pro tempore, reclama con tempestivo ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo giocatore CARICATO ALEX, di irrogazione della sanzione della squalifica per cinque gare effettive “per avere reagito alla gomitata ricevuta da un avversario sputandogli addosso, attingendolo sulla casacca, all’altezza della spalla.” La società afferma che il comportamento del giocatore è stato “deprecabile ed antisportivo” e di avere perciò provveduto a sanzionarlo, sia economicamente che disciplinarmente; rileva tuttavia l’eccessività della sanzione irrogata, osservando che il giocatore avrebbe reagito in modo subitaneo ed incontrollato alla gomitata al volto ricevuta dal n.8 avversario. La reclamante precisa che analogo fallo il giocatore aveva subìto in una gara disputatasi in data 18.9.2022 (Pancalieri- Atletico Racconigi) riportando contusione all’arcata dentaria superiore con mobilità dell’incisivo anteriore sinistro, come da allegata copia di verbale di dimissione 24.9.2022, per la quale si trova ancora in terapia odontoiatrica; la reazione violenta ed incontrollata sarebbe stata cagionata dunque dall’essere stato nuovamente colpito nella zona del volto oggetto del precedente trauma. La Corte rileva che il Direttore di gara, al 45° minuto + 6 del 2° tempo, dà conto che, effettivamente, il calciatore del Sommariva Perno n.8 Galvagno Federico, “ a gioco fermo con la palla appena uscita in fallo laterale, tirava in modo doloso una gomitata sul volto del calciatore posizionato dietro di lui (n.10 avversario)” dando luogo ad una “mass confrontation” ( sanzionato per tale fatto con la squalifica per quattro gare effettive) e che il calciatore colpito CARICATO ALEX, rialzatosi, sputava addosso ad un compagno dell’avversario ad altezza della spalla.” La Corte, ritenuta la gravità del comportamento del giocatore, commesso tuttavia come reazione immediata ad un gesto violento e doloso subìto, valuta equa, visto l’art. 38 C.G.S., l’applicazione della sanzione della squalifica a tre gare effettive, riducendo pertanto la sanzione inflitta. Per quanto sopra

ACCOGLIE

il reclamo proposto da ASD ATLETICO RACCONIGI, rideterminando la sanzione inflitta calciatore CARICATO ALEX nella squalifica per tre gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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