C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD CASALNOCETO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 71 del 23/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD SOLERO – ASD CASALNOCETO, disputata in data 19/02/2023, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone H

Reclamo proposto dalla Società ASD CASALNOCETO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 71 del 23/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD SOLERO - ASD CASALNOCETO, disputata in data 19/02/2023, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone H

Con reclamo pervenuto in data 01/03/2023 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio del 24/02/2023, la ASD CASALNOCETO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato nei riguardi del giocatore SAIDYAKHAN SHERIFFO la squalifica per 8 gare, con la seguente motivazione “Per condotta violenta nei confronti di un avversario (4 giornate), nonché condotta gravemente irrispettosa nei riguardi dell’arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico (4 giornate). Nello specifico, il giocatore veniva espulso per aver afferrato un avversario con la mano al collo, con fare minaccioso. Alla notifica del provvedimento, strattonava il direttore di gara per la maglia, all’altezza del petto, protestando in modo aggressivo per il provvedimento. Veniva a quale punto fermato dai giocatori del Solero, uno dei quali riceveva dallo stesso Saidyakhan un pugno alla tempia, senza conseguenze. Il giocatore veniva poi allontanato dal terreno di gioco dai suoi compagni e dirigenti. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta violenta del tesserato e di quanto disposto ex art. 36, comma 1 lettera b) CGS”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio atleta non avrebbe tenuto alcun comportamento violento nei confronti dell’avversario, essendosi limitato ad allungare la mano per tenerlo a distanza da sé, e che in conseguenza la sanzione dell’espulsione, in ragione di tale comportamento, sarebbe stata eccessiva; inoltre la reclamante si duole di come la descrizione offerta dal direttore di gara nel proprio referto, relativa alla successiva reazione del giocatore nei confronti dell’arbitro a seguito dell’espulsione, sia troppo vaga e sintetica per giustificare una squalifica di siffatta portata. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale nonché del reclamo presentato dalla società Casalnoceto risulta che il giocatore abbia avuto un contatto fisico con un avversario e che, a seguito dell’espulsione, abbia strattonato per la maglia il direttore di gara. Questa Corte ritiene di ravvisare nel comportamento tenuto dal Sig. Saidyakhan Sheriffo nei riguardi dell’avversario l’ipotesi delineata all’art. 39 CGS (Condotta gravemente antisportiva), la quale prevede quale sanzione minima la squalifica per due giornate; inoltre, ritiene il comportamento tenuto dal medesimo nei confronti del direttore di gara qualificabile come condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, punibile ex art. 36 CGS con la squalifica per tre giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società, per l’effetto riduce la squalifica del giocatore Saidyakhan Sheriffo a cinque giornate. In ragione del parziale accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

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