C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della A.S.D. MURAZZO 1996 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 78 del 16.3.2023, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore GIORDANA Carlo (gara MARENE/MURAZZO disputata il 12.03.2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria girone F)

Reclamo della A.S.D. MURAZZO 1996 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 78 del 16.3.2023, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore GIORDANA Carlo (gara MARENE/MURAZZO disputata il 12.03.2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria girone F)

La società A.S.D. MURAZZO 1996 richiede una riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore sig. Giordana Carlo, adducendo che la gomitata sul collo del giocatore avversario non fosse intenzionale, bensì conseguenza di uno scontro fortuito; inoltre il giocatore colpito non aveva subito danni ed aveva regolarmente ripreso il gioco, mentre il sig. Giordana a seguito dell’espulsione si era allontanato dal terreno di gioco senza protestare. Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, rilevato che il fatto oggetto di esame può effettivamente essere qualificato come uno scontro di gioco avvenuto nel corso della gara, tenuto conto del fatto che anche il direttore di gara nel referto evidenzia come la gomitata non avesse procurato conseguenze al giocatore colpito, ritiene equo disporre una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo al sig. Giordana. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

A una gara la squalifica comminata al giocatore GIORDANA Carlo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

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