C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società AOSTA 511 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 69 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 16.2.2023 in riferimento alla gara AOSTA CALCIO 511 – CAVAGLIA’ del 12.2.2023 valida per il Campionato Femminile Regionale Calcio a Cinque – girone A

Ricorso della Società AOSTA 511 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 69 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 16.2.2023 in riferimento alla gara AOSTA CALCIO 511 – CAVAGLIA’ del 12.2.2023 valida per il Campionato Femminile Regionale Calcio a Cinque – girone A

La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta alla società l’ammenda di euro 250,00, al dirigente CERRI Stefano la inibizione fino al 14.4.2023 ed alla giocatrice OTTOLENGHI Alessia la squalifica fino al 16.2.2025 Il ricorso merita accoglimento. Il filmato versato in atti impone una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quanto narrato negli atti ufficiali di gara che impone una doverosa diversa quantificazione delle sanzioni. L’unica sanzione che non può essere riformata è quella inflitta al dirigente CERRI Stefano che effettivamente entra sul terreno di gioco non autorizzato in un contesto di elevata tensione, intervenendo in un modo che certamente non ha aiutato la composizione della lite, ancorché non si possa dire che l’abbia innescata, diversamente da quanto riportato nel provvedimento del G.S. In ogni caso la sanzione appare equa. Va invece ridotta la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente in quanto non si ritiene proporzionata al grado di responsabilità attribuibile nel caso in questione. Al riguardo, basti osservare che, oltre a CERRI, fa ingresso sul campo di gioco (una palestra con gradinata laterale senza barriere con affaccio diretto sul campo) una sola persona che, peraltro, se ne sta in disparte; inoltre non si può fare a meno di segnalare il comportamento composto del pubblico durante la baruffa in campo (circostanza non scontata visto quello che spesso si vede sui campi di calcio a 11). Infine la sanzione alla OTTOLENGHI. La chiave di lettura di quanto accaduto a fine gara non è quella del G.S. nel suo provvedimento. Non si è trattato di una rissa finale fra le due squadre con aggressioni fisiche violente fra giocatrici, ma di uno scontro fra la OTTOLENGHI e l’avversaria FUMAGALLI, di cui ne ha fatto le spese la MOTTINELLI (compagna della FUMAGALLI). Il filmato conferma esattamente quanto affermato nel ricorso: durante i saluti finali fra le giocatrici delle due squadre, la OTTOLENGHI (che stava salutando le avversarie con tutta tranquillità) è stata spintonata e trattenuta dalla FUMAGALLI e nel tentativo di liberarsi e difendersi ha colpito la MOTTINELLI (che peraltro stava dando manforte alla compagna). La sanzione nei confronti della OTTOLENGHI non può pertanto essere diversa da quella inflitta alla FUMAGALLI: 4 gare di squalifica

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo. Riduce la sanzione inflitta alla società: ammenda di euro 150. Riduce la sanzione inflitta a Alessia OTTOLENGHI: squalifica per 4 gare. Conferma nel resto Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

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