C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Gara CALLIANO CALCIO – CASALNOCETO A.S.D.

Gara CALLIANO CALCIO - CASALNOCETO A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla Società ASD CASALNOCETO avverso la regolarità della gara disputata in data 5/03/2023 contro la Società ASD CALLIANO CALCIO sul campo di quest'ultima, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone H, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente si duole della non conformità al regolamento di una delle due porte, la cui altezza sarebbe stata visibilmente inferiore rispetto a quanto disposto per Regolamento; - rilevato che il predetto ricorso risulta essere stato regolarmente depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in data 8/03/2023 ed in pari data trasmesso sempre a mezzo PEC alla controparte, preceduto dal prescritto preannuncio in data 6/03/2023 e dalla riserva scritta presentata all'arbitro prima dell'inizio della partita ed allegata al referto di gara; - evidenziato che, come riconosciuto dalla stessa Società ricorrente, e come riportato nel supplemento di rapporto, l'arbitro ha effettuato la misurazione delle porte alla presenza dei capitani delle due squadre, rilevando che una di esse misurava in altezza 2,35 m da un lato e 2,38 m dall'altro e conseguentemente invitando la Società ospitante a porre rimedio a tale irregolarità, cosa che è avvenuta nel termine concesso: come dichiarato dal direttore di gara, la Società ASD CALLIANO CALCIO ha provveduto a risollevare e fissare la porta e, dopo tale operazione, la stessa misurava in altezza 2,46 m dal terreno, al pari dell'altra, e pertanto la partita è stata disputata regolarmente con inizio alle ore 15:00, ossia con un ritardo di 30 minuti rispetto al programma; - osservato altresì che le doglianze della ricorrente in merito alla presunta non sanabilità nell'immediato delle irregolarità attinenti la misura delle porte risultano infondate, posto che per consolidata giurisprudenza di questo Giudice Sportivo spetta unicamente all'arbitro la valutazione sulla praticabilità o meno del campo da gioco, da intendersi in senso ampio e quindi anche con riferimento alle strutture dello stesso, e che su tale valutazione non è consentito alcun sindacato da parte delle Società o di questo Ufficio;

- allo stesso modo, risultano non provate le lagnanze in merito alla asserita necessità di intervento delle Forze dell'Ordine per minacce ed insulti rivolti ai tesserati della ASD CASALNOCETO ed in relazione alla supposta instabilità della porta sollevata e rifissata, circostanze queste nemmeno accennate nel referto di gara; anche volendo ipotizzare che la porta oggetto di intervento fosse traballante, la ASD CASALNOCETO avrebbe dovuto formulare nuova riserva scritta all'arbitro, chiedendo ulteriori verifiche sulla stessa, cosa che non risulta essere avvenuta; - pertanto, ritenuta la non fondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni sopra esposte

DELIBERA

- di respingere il ricorso della ASD CASALNOCETO, omologando il risultato raggiunto in campo: ASD CALLIANO CALCIO-ASD CASALNOCETO 4-0; - di addebitare sul conto della ASD CASALNOCETO l'importo del contributo dovuto per il procedimento, che non risulta essere stato versato.

 

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