C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 18/03/2023 – Delibera – Deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta dei sig.ri Tosco Cristian, Requirez Erik, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romagnini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel, Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Usai Edoardo, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio, Franceschi Valerio, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società Polisportiva Carignano A.S.D.; dei sig.ri De Vincenzo Aldo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Polisportiva Carignano A.S.D., Ranzetto Enrica, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Polisportiva Carignano A.S.D., Margaria Errico e Diodati Antonio, all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la società Polisportiva Carignano A.S.D nonché della società Polisportiva Carignano A.S.D. per rispondere:

Deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta dei sig.ri Tosco Cristian, Requirez Erik, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romagnini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel, Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Usai Edoardo, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio, Franceschi Valerio, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società Polisportiva Carignano A.S.D.; dei sig.ri De Vincenzo Aldo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Polisportiva Carignano A.S.D., Ranzetto Enrica, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Polisportiva Carignano A.S.D., Margaria Errico e Diodati Antonio, all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la società Polisportiva Carignano A.S.D nonché della società Polisportiva Carignano A.S.D. per rispondere:

1) Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel, De Vincenzo Aldo: della violazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Polisportiva Carignano A.S.D. – A.S.D. Polisportiva Montatese del 5.06.2022, valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della società A.S.D. Polisportiva Montatese, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla società Polisportiva Carignano A.S.D. di potersi scegliere artatamente l’avversario, incontrando nuovamente la Polisportiva Montatese nel proprio impianto sportivo, nella successiva gara valevole per i play out del girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta; nello specifico, intorno al 42° minuto del secondo tempo, un soggetto presente sugli spalti (successivamente individuato nel calciatore Franceschi Valerio tesserato per la Polisportiva Carignano) gridava ad alta voce che il Villarbasse aveva segnato e vinto la gara che stava disputando. In seguito a detta informazione, urlata ai propri compagni di squadra, i calciatori della società Polisportiva Carignano smettevano di giocare, non ponendo più in essere alcuna condotta agonistica nei confronti dell’avversario; in particolare, il portiere del Carignano sig. Tosco Alessandro passava intenzionalmente il pallone ad un avversario ed il calciatore della Montatese sig. Adam Ghorbali, poco oltre il centrocampo, prendendo la palla si recava verso l’area avversaria senza incontrare alcuna difficoltà e senza essere contrastato da nessuno degli avversari tanto che l’ultimo difensore del Carignano, sig. Bassoli Lorenzo, prima che il Ghorbali si trovasse solo davanti al portiere, si scansava platealmente consentendo in tal modo la realizzazione della rete, facilitato anche dallo stesso portiere; inoltre, dalla panchina del Carignano e dagli altri componenti della squadra non perveniva alcun rimprovero per la condotta tenuta; per il restante periodo della partita, poi, e con il risultato di 1 – 2, nonostante il Carignano stesse perdendo, l’allenatore sig. De Vincenzo Aldo urlava ai suoi calciatori “palleggiamo” (e gli stessi seguivano le indicazioni fornite senza porre in essere alcuna condotta volta a ribaltare l’esito della gara) al fine di mantenere cristallizzato il risultato della sconfitta per potersi scegliere l’avversario da incontrare nei play out attraverso l’alterazione del risultato della gara in corso di svolgimento; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara; 2) Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio., Ranzetto Enrica, Margaria Errico, e. Diodati Antonio, della violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, nonostante ne fossero a conoscenza, omesso di informare la Procura Federale che durante la gara Polisportiva Carignano A.S.D. – A.S.D. Polisportiva Montatese del 5.06.2022, valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, più tesserati della Polisportiva Carignano avevano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro in maniera tale che lo stesso terminasse con la vittoria della A.S.D. Polisportiva Montatese, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla società Polisportiva Carignano di potersi scegliere l’avversario da incontrare in occasione della successiva gara di play out, incontrando nuovamente la A.S.D. Polisportiva Montatese nel proprio impianto sportivo; 3) la società Polisportiva Carignano A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel, Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero 5 Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio, dalla sig.ra Ranzetto Enrica, il Sig. Margaria Errico, ed il Sig. Diodati Antonio, così come descritti nei capi di incolpazione; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara. Con atto del 7.12.2022 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Territoriale i Tesserati e la Società sopra indicata per rispondere rispettivamente delle incolpazioni riportate in rubrica. Il procedimento trae origine da una decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta pubblicata nel C.U. n. 101 del 9.6.2022 con la quale in seguito all'esame del referto arbitrale della gara Carignano – Montatese del 05.06.2022, in cui emergeva che, dopo il minuto 43 del secondo tempo, i giocatori del Carignano avevano tenuto un atteggiamento inerte evitando di contendere il pallone agli avversari e favorendone la segnatura che ne determinava la vittoria finale, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le indagini ritenute opportune. Nel corso delle accurate indagini venivano acquisiti i documenti utili all'accertamento dei fatti e venivano altresì interrogati i protagonisti della vicenda, in particolare i Componenti della Terna arbitrale, il sig Aldo De Vincenzo allenatore del Carignano i signori Cristian Tosco e Manuele Mazzetti calciatori del Carignano, i signori Adam Ghorbali e Marcello Penna calciatori della Montatese ed il signor Angelo Gandolfo allenatore della Montatese. L'udienza di trattazione, inizialmente fissata per il 24.02.2023 veniva rinviata alla data del 10.3.2023 per impedimento del difensore con contestuale declaratoria di sospensione dei termini di estinzione giudizio disciplinare a norma degli artt. 110 comma 5 CGS e 38 CGS CONI. All’udienza del 10.3.2023, avanti a questo Tribunale Federale Territoriale, sono comparsi: l’avv. Massimo Adamo del Foro di Bologna in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Guido Pochettino, Presidente del Carignano in proprio ed in rappresentanza della società deferita ed il sig. Franceschi Valerio, calciatore, entrambi assistiti dall’Avv. Luca Giabardo del Foro di Torino. Restavano assenti i restanti deferiti tutti assistiti e difesi dall’avv. Luca Giabardo. Il Procuratore Federale, richiamato il contenuto dell’atto di deferimento, ha sostenuto che, avuto riguardo all’interesse tutelato dalla norma, alla turbativa arrecata alla regolarità della gara, documentata dai referti della terna arbitrale, in ragione dell’interesse perseguito e conseguito della scelta dell’avversario con cui confrontarsi nei futuri play-off, le condotte dei deferiti rientrano nelle contestate ipotesi di illecito sportivo e di omessa denuncia, ed ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica per anni cinque a carico di Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel, De Vincenzo Aldo (capo 1) - squalifica per anni due a carico di Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio (capo 2) - inibizione per anni due a carico di Razzetto Enrica, Margaria Enrico e Diodati Antonio - ammenda per € 2.000,00 (duemila/00) e penalizzazione di punti sei in classifica a carico della società Polisportiva Carignano A.S.D. Il giocatore Franceschi Valerio ha dichiarato che, pur essendo stato presente in tribuna in occasione della gara incriminata non ha proferito le parole addebitate richiamando la memoria difensiva in atti. Sì è data lettura delle dichiarazioni del giocatore Lorenzo Bossoli con cui il deferito nega di essersi volontariamente scansato per far segnare il giocatore della Montatese. L'avv. Giabardo, previo deposito di note scritte d'udienza, ha rimarcato l’astratta gravità dell'ipotesi di illecito sportivo in contestazione e la sua sproporzione rispetto al modesto grado di illiceità delle condotte ipotizzate dall’Accusa, sottolineando che non esiste alcuna prova dell'asserito vantaggio per il conseguimento del quale dette condotte si sarebbero realizzate, che è opinabile l'intenzionalità degli asseriti passaggi della palla agli avversari e che, avuto riguardo al contenuto della decisione n. 23/21 del Collegio di Garanzia del Coni non sarebbe ravvisabile nel comportamento di gioco dei calciatori presenti in campo alcun atto commissivo teso ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara. La difesa ha concluso, pertanto, chiedendo declaratoria di non luogo a provvedere a carico di tutti i tesserati e della società deferita, ovvero, in subordine, che venisse ritenuta la mera violazione dell'art. 4 C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Come dianzi accennato, le accurate indagini hanno consentito di accertare compiutamente i fatti. In sintesi, al minuto 42 del secondo tempo della gara Carignano – Montatese, giungeva dagli spalti la notizia che il Villarbasse aveva vinto. In seguito all'informazione i giocatori del Carignano hanno di fatto ha smesso di giocare commettendo grossolani errori nei passaggi ed evitando contrasti, fino al punto di consentire agli avversari di segnare una rete che li portava alla vittoria. Addirittura, dopo la marcatura, l'allenatore del Carignano, signor Aldo De Vincenzo, urlava ai suoi calciatori “palleggiamo”. Assume la Procura Federale che tale atteggiamento sarebbe motivato dalla preferenza dei giocatori del Carignano di avere come avversario nella successiva fase di playout la Montatese medesima e non il Villarbasse come sarebbe accaduto con la vittoria di quest'ultima ed il pareggio della partita in corso. Preferenza, pur verosimile ma illogica in quanto il Villarbasse occupava una posizione inferiore in classifica rispetto alla Montatese e, dunque avrebbe dovuto essere considerato avversario più malleabile. Appare, comunque, fuori di dubbio che, ricevuta l'informazione, i calciatori del Carignano abbiano omesso completamente di impegnarsi con atteggiamenti tanto plateali da essere rilevati dall'intera Terna arbitrale che ne ha fatto espressa menzione nel referto di gara e da essere approvati ed incoraggiati dal proprio allenatore che, dalla propria area tecnica, invece di censurarne l'atteggiamento, una volta subito il gol, li ha esortati a “palleggiare” fino al termine della gara. Altrettanto evidente che detta condotta si pone in aperto contrasto con l'etica sportiva a prescindere dalle finalità per cui è stata realizzata. La vera questione, dunque, è se il fatto, come è stato giustamente sottolineato dalla difesa, debba integrare la più grave forma di infrazione disciplinare prevista dal vigente CGS ovvero debba essere considerata alla stregua di un semplice atteggiamento antidoveroso. Ora, l'art 30 CS stabilisce che “costituisce illecito sportivo il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Tale ipotesi viene considerata, per costante orientamento della giurisprudenza sportiva, come fattispecie a condotta commissiva orientata e, come rimarcato dalla decisione numero 23/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport sez. I, non può essere ritenuta integrata con una condotta omissiva quale quella, contestata a tutta la squadra, di avere smesso di giocare non opponendo valida resistenza alle azioni dell’avversario. Ciò vale anche per il portiere Tosco, cui viene addebitata scarsa attenzione nei passaggi e per il difensore Bassoli cui viene contestato di non aver contrastato efficacemente l'autore del gol della Montatese. A ben vedere infatti, in assenza di prova di accordi tra le parti o con terzi estranei, l'intensità dell'impegno profuso dai contendenti non può essere utilizzata quale parametro per la verifica della regolarità dell’andamento della gara atteso che un risparmio di forze e di risorse, magari per ragioni di mantenimento del posizionamento in classifica in vista dei futuri impegni, può essere attuato in svariati modi quali la sostituzione dei calciatori più forti, la rinuncia ad imbastire azioni di attacco, la carenza di agonismo nei contrasti, che non alterano lo svolgimento della gara Come dianzi accennato, il dato eclatante della vicenda è la platealità con cui tutti i giocatori del Carignano presenti in campo hanno lesinato il proprio impegno agonistico tanto da indurre l'arbitro a rilevare l’anomalia e a farne menzione nel proprio referto, irridendo, in tal modo, quei valori di lealtà probità e correttezza che sono alla base dell'attività sportiva ponendo così in essere la violazione prevista e punita dall'articolo 4 CGS. Considerazione a parte merita l'allenatore Aldo de Vincenzo il quale, resosi conto dell'atteggiamento dei propri calciatori non solo non ha fatto nulla per stimolarli ad un comportamento maggiormente consono alla pratica sportiva ma ne ha incoraggiato la prosecuzione esortandoli a palleggiare.

Ritiene questo Tribunale che tale condotta, palesemente contraria ai doveri del proprio ruolo di allenatore oltrechè ai doveri di lealtà probità e correttezza, integri gli estremi della condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'articolo 39 CGS. Alla luce delle sue suesposte considerazioni appare equo infliggere la sanzione di mesi due di inibizione all'allenatore Aldo De Vincenzo e la sanzione dell'ammonizione a ciascuno dei calciatori presenti sul terreno di gioco. La società Carignano, a norma dell'articolo 2 CGS, risponde ai fini disciplinari dell'operato dei propri tesserati come sopra sanzionati e, pertanto, appare equo infliggere a suo carico la sanzione dell'ammenda per euro 300,00. Il mancato riconoscimento dell'ipotesi di illecito sportivo contestata al capo 1) comporta l'esonero da qualsivoglia ipotesi di responsabilità a carico dei giocatori e dirigenti indicati al capo 2)

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale - dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio., Ranzetto Enrica, Margaria Errico, e. Diodati Antonio per insussistenza del fatto; - dichiara il sig. Aldo De Vincenzo responsabile della violazione prevista e punita dall’art. 39 CGS e, per l’effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per mesi due; - dichiara i sig.ri Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel responsabili della violazione prevista e punita all’art. 4 CGS e, per l’effetto, infligge a ciascuno di essi la sanzione dell’ammonizione - dichiara la società Carignano oggettivamente responsabile, ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS, delle violazioni ritenute sussistenti a carico dei propri tesserati e, per l’effetto, infligge alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 300,00 (trecento,00).

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