C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Gara OLIMPIC SALUZZO 1957 – VILLAFALLETTO

Gara OLIMPIC SALUZZO 1957 - VILLAFALLETTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla ASD OLIMPIC SALUZZO 1957 avverso la regolarità della partita disputata in data 19/03/2023 contro la ASD VILLAFALLETTO sul campo della ricorrente, valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, Girone G, s.s. 2022/2023, regolarmente depositato a mezzo PEC in data 21/03/2023 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla controparte, preceduto da preannuncio trasmesso a mezzo PEC in data 21/03/2023 e quindi in ritardo rispetto a quanto previsto ex art. 67, comma 1, C.G.S.; - ritenuto comunque opportuno verificare la fondatezza di quanto lamentato dalla ricorrente, che denuncia nel proprio atto un supposto triplice errore arbitrale nella annotazione e segnalazione dei provvedimenti disciplinari adottati in campo: secondo la ricostruzione offerta dalla ASD OLIMPIC SALUZZO 1957, infatti, il direttore di gara avrebbe ammonito nel corso del primo tempo di gioco il calciatore n.7 avversario, Sig. Mostayd Mohamed, nuovamente sanzionato con il cartellino giallo nella ripresa ma non espulso per somma di ammonizioni. Alla richiesta di spiegazioni all'arbitro, egli avrebbe dichiarato che la prima ammonizione era stata comminata ad un altro giocatore della ASD VILLAFALLETTO, il n. 9 Vichi Marco. Sempre in base a quanto sostenuto dalla ricorrente, il n. 7 avversario veniva a questo punto sostituito e, pochi minuti dopo, l'arbitro ammoniva il n. 9 della squadra ospitata Vichi Marco senza tuttavia espellerlo. Ancora, la ASD OLIMPIC SALUZZO 1975 lamenta l'infondatezza dei provvedimenti di espulsione assunti dal direttore di gara ai danni di due propri giocatori (il n. 8 Rosso Andrea per espressione blasfema ed il n. 19 Revelli Alberto per condotta violenta ai danni di un avversario, nel contesto di una azione di gioco che ha portato alla concessione di una punizione a favore della stessa squadra di casa) e sottolinea come risulti tra gli ammoniti della partita il proprio giocatore n. 7 Cischino Nicolò al quale invece, a detta della ricorrente, non sarebbe stato mostrato alcun cartellino giallo nel corso della partita; - esaminato il referto dell'arbitro, si evidenzia che dallo stesso risultano, a carico dei giocatori della ASD VILLAFALLETTO, le seguenti ammonizioni: al minuto 25 del primo tempo di gioco, a carico del n.9 Vichi Marco; al minuto 45 del primo tempo di gioco, a carico del n.3 Tomatis Andrea; al minuto 18 del secondo tempo di gioco, a carico del n. 7 Mostayd Mohamed, sostituito poi cinque minuti dopo, al 23º della ripresa. A carico dei giocatori della ASD OLIMPIC SALUZZO 1957 risultano invece le seguenti ammonizioni: al minuto 20 del primo tempo di gioco, a carico del n. 8 Rosso Andrea (poi espulso); al minuto 24 del secondo tempo di gioco, a carico del n. 7 Cischino Nicolò (ammonizione contestata); al minuto 33 del secondo tempo di gioco, a carico del n. 5 Ferrero Gabriele; - posto che - come notorio - questa Giudice non ha alcuna potestà di giudizio in relazione alle decisioni di natura disciplinare adottate in campo dall'arbitro, a meno che queste non rivestano il carattere di errore inficiante la regolarità della partita, espressamente riconosciuto dallo stesso ufficiale di gara, è stato domandato un supplemento di rapporto al Sig. Davide Misia della Sezione AIA di Pinerolo, il quale ha confermato i provvedimenti assunti in campo e refertati, ed in particolare ha dichiarato che: nel corso del primo tempo di gioco non era stato ammonito il n. 7 della ASD VILLAFALLETTO bensì il compagno con la casacca n. 9, al minuto 25; che il giocatore n. 7 della ASD OLIMPIC SALUZZO 1957 era stato ammonito nel corso del secondo tempo di gioco, quindi non può essere stato confuso né con il n. 7 nè con il n. 9 avversari; che nel corso della partita ed al termine della stessa la ASD OLIMPIC SALUZZO 1957 non ha contestato la presunta doppia ammonizione del giocatore n. 9 nè altri provvedimenti disciplinari adottati nel corso della partita, se non la presunta doppia ammonizione del n. 7 avversario; che i giocatori della ASD VILLAFALLETTO n. 7 e n. 9 sono stati ammoniti una sola volta ciascuno; che il n. 19 della squadra di casa è stato espulso per aver colpito volontariamente con una manata al volto un avversario subito dopo che il direttore di gara aveva fischiato la punizione in favore della ASD OLIMPIC SALUZZO 1975; - pertanto, visto il dettagliato supplemento di rapporto dell'arbitro Sig. Davide Misia, considerato altresì che questo Giudice può fondare le proprie decisioni solo su prove documentali oltre che sulle dichiarazioni spontanee delle parti e sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara, che fanno fede sino a prova contraria, ritenute infondate nel merito o comunque non provate le asserzioni della ricorrente

DELIBERA

- di respingere il ricorso della ASD OLIMPIC SALUZZO 1957, omologando il risultato raggiunto sul campo: OLIMPIC SALUZZO - VILLAFALLETTO 1-3; - di addebitare sul conto della ricorrente l'importo della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.

 

 

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