C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Gara VALLE CERVO ANDORNO – LA VISCHESE

Gara VALLE CERVO ANDORNO - LA VISCHESE

 Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO avverso la regolarità della partita disputata in data 19/03/2023 contro la ASD LA VISCHESE sul campo della reclamante, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone B, s.s. 2022/2023, depositato a mezzo PEC in data 21/03/2023 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla controparte, regolarmente preceduto da preannuncio formulato sia al termine della gara per iscritto e consegnato all'arbitro sia trasmesso a mezzo PEC a questo ufficio ed alla Società resistente in data 20/03/2023; - rilevato che con il suddetto ricorso la A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO si duole del fatto che la Società avversaria avrebbe sostituito, al minuto 25 della ripresa il giocatore n. 8 Conta Marcello (classe 2002) con il giocatore n. 17 Pentimalli Salvatore (classe 1988) ed il giocatore n. 7 Comotto Sebastiano (classe 1997) con il giocatore n. 14 Varacalli Alessandro (classe 1998), così di fatto restando in campo senza alcun calciatore nato dall'1/01/2001 in poi dal minuto 25 della ripresa e sino al minuto 40 della ripresa, quando faceva il proprio ingresso in campo il n. 16 Lago Davide (classe 2002) al posto del n. 10 Corso Mauro (classe 1993); - evidenziato che, con delibera del 26/05/2022 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2022, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha statuito, dopo consultazione sulle Associate, che nella stagione sportiva 2022/2023 le Società di Prima categoria devono utilizzare in ciascuna gara ufficiale sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1/1/2001 in poi, senza prevedere alcuna eccezione in merito; - esaminati i documenti di gara (referto e distinte delle Società), dai quali risulta che la ASD LA VISCHESE schierava in campo tra i titolari, come unico giovane calciatore, il n. 8 Conta e che quindi, sostituendolo al minuto 25 della ripresa con un giocatore nato prima del 2001, è rimasta in campo per 15 minuti senza la presenza di alcun giocatore nato dall'1/01/2001, così contravvenendo al Regolamento del Campionato di Prima Categoria; visto l'art. 10, comma 1, CGS

DELIBERA

 - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO, in quanto fondato nel merito, e di sanzionare la ASD LA VISCHESE con la sconfitta a tavolino, omologando il seguente risultato: A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO - ASD LA VISCHESE 3-0; - di nulla disporre per quanto concerne la tassa reclamo, che non risulta versata.

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