C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 23/03/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di SHOVGENIUK Timofii, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. VARALLO E POMBIA e della società A.S.D. VARALLO E POMBIA, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 6 N.O.I.F., la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS.

Deferimento della Procura Federale nei confronti di SHOVGENIUK Timofii, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. VARALLO E POMBIA e della società A.S.D. VARALLO E POMBIA, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 6 N.O.I.F., la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS.

Con atto del 16.1.2023, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. SHOVGENIUK per avere, in data 8.8.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD VARALLO E POMBIA, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; la società U.S.D. VARALLO E POMBIA a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal signor SHOVGENIUK Timofii. Il procedimento trae origine da una nota del 22.8.2022 con cui l'Ufficio Tesseramento presso la FIGC segnalava alla Procura Federale che, in conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Federazione Ucraina, il tesseramento del calciatore SHOVGENIUK Timofii, per la società VARALLO E POMBIA veniva revocato. Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 17.3.2023, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Andrea DELLAVALLE in rappresentanza della Procura Federale, il sig. SHOVGENIUK Timofii, ed il sig. BASSETTI Pierluigi in qualità di Presidente della società VARALLO E POMBIA assistito e difeso dall’avv. Lisa Rossetti del Foro di Novara. Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e si concretizzava un accordo tra il Procuratore Federale da una parte ed il Presidente e la Società deferiti dall’altra per l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per tre gare a carico del sig. SHOVGENIUK Timofii, ammenda per € 350,00 a carico della società A.S.D. VARALLO E POMBIA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Calciatore e della Società deferiti. Le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, visto l’art. 127 C.G.S. - Applica al sig. SHOVGENIUK Timofii la sanzione della squalifica per tre gare ed alla società U.S.D. VARALLO E POMBIA la sanzione dell'ammenda per € 350,00 (trecentocinquanta/00)

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