C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 23/03/2023 – Delibera – Gara V.D.A. CHARVENSOD – DRUENTINA

Gara V.D.A. CHARVENSOD – DRUENTINA

 Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla A.S.D. DRUENTINA avverso la regolarità della partita disputata in data 12/03/2023 contro la A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD sul campo di quest'ultima, valida per il Campionato Regionale Promozione, Girone B, s.s. 2022/2023, ricorso depositato ritualmente a mezzo PEC in data 13/03/2023 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria, preceduto da preannuncio inviato sempre a mezzo PEC al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ed alla consorella in data 12/03/2023; - esaminato il contenuto del ricorso, con il quale la A.S.D. DRUENTINA lamenta lo schieramento in campo, da parte degli avversari, di un giocatore in costanza di squalifica, il Sig. Damiano Furfori, che prendeva parte alla gara con la maglia n. 8; rilevato che il Sig. Damiano Furfori era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione con C.U. n. 62 del 26/01/2023, squalifica inizialmente scontata non essendo stato convocato per la partita in calendario in data 29/01/2023 contro la ASD IVREA CALCIO, gara annullata su ricorso della stessa Società odierna resistente come da delibera della Corte d'Appello Territoriale, che ha disposto la ripetizione della gara, decisione pubblicata sul C.U. n. 75 del 9/03/2023; - evidenziato che, come correttamente eccepito dalla ricorrente, in forza dell'art. 21, comma 4, C.G.S. dispone che: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo" e che pertanto la mancata convocazione del Sig. Furfori per la gara disputata contro la ASD IVREA in data 29/01/2023 non ha valore alcuno ai fini della estinzione della squalifica, dato il provvedimento di annullamento della partita in oggetto; - ritenuto quindi fondato nel merito il ricorso della A.S.D. DRUENTINA; - visti gli artt. 10, comma 6, e 21, comma 4, C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso della A.S.D. DRUENTINA, sanzionando la A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD con la sconfitta a tavolino con il seguente risultato: A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD - A.S.D. DRUENTINA 0-3; - la restituzione della tassa reclamo, che risulta versata.

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