F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0087/CFA pubblicata il 3 Aprile 2023 (motivazioni) – Sig. Saverio Columella/Procura Federale

 

Decisione/0087/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0110/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Luca Cestaro – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo per revisione n. 0110/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Saverio Columella in data 13.03.2023

contro

Procura Federale

per la revisione ex art. 63, comma 4, C.G.S della decisione della Corte federale d’appello di cui al Com. Uff. 5/2015/CFA del 30/07/2015;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 30.03.3023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi gli avv.ti Gaia Delucia per il reclamante e Lorenzo Giua per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione del Tribunale nazionale federale CU 60/2015/TFN del 18/6/2015, confermata da questa Corte federale d’appello con decisione CU 5/2015/CFA del 30/7/2015, il sig. Saverio Columella è stato sanzionato con 3 anni di inibizione ed euro 50.000 di ammenda ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del C.G.S. ( nel testo all’epoca vigente) per concorso con altro tesserato nel tentativo di alterare il risultato della gara Taranto-Matera del 30/3/2014 valida per il campionato di serie D-Girone H.

Parallelamente sottoposto a processo penale con l’imputazione di frode sportiva, il sig. Columella, con  sentenza del Tribunale di Taranto 1065/2017 (depositata il 20/12/2017 e irrevocabile dal 23/1/2018), è stato assolto per non aver commesso il fatto illecito del quale la decisione disciplinare lo aveva ritenuto colpevole.

Conseguentemente il sig. Columella, con il reclamo all’esame, ha chiesto la revisione della precedente decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, allegando l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione federale con quelli emergenti da tale sentenza penale irrevocabile.

Si è costituita in resistenza la Procura federale.

Il reclamante ha depositato una memoria ulteriore, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 30/3/2023 il reclamo è stato trattato e posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare la Procura ha eccepito l’inammissibilità del reclamo in punto di rito, in quanto non comunicato via PEC alla Procura stessa, naturale controparte nella controversia.

L’eccezione non può essere accolta.

Certamente, in virtù del combinato disposto dell’art. 64, comma 5, e 115, comma 2, C.G.S. il reclamante avrebbe dovuto trasmettere a mezzo PEC alla Procura l’atto introduttivo del giudizio.

Tuttavia la Procura stessa è stata notiziata del deposito del gravame ad opera degli uffici ed ha avuto modo di costituirsi a difesa e di intervenire in udienza, di talché, in virtù della successiva realizzazione dell’integrità del contraddittorio e in omaggio a criteri di economicità del procedimento, l’omissione posta in essere dalla parte risulta sanata (cfr. in termini decisione n.76/CFA 2022/2023).

Procedendo pertanto all’esame della controversia, si osserva che il sig. Columella chiede la revisione della decisione di questa Corte Federale di cui al C.U. 5/2015 del 30/7/2015 allegando – ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva– la sentenza del Tribunale di Taranto 1065/2017 (irrevocabile dal 23/1/2018) con la quale egli è stato assolto per non aver commesso il fatto materiale del quale invece la decisione disciplinare sportiva lo aveva ritenuto colpevole.

A giudizio del Collegio il reclamo per revisione in esame è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

L’art. 63, comma 4, lettera b), del C.G.S. prevede che le decisioni irrevocabili di condanna sono suscettibili di revisione innanzi a questa Corte federale d’appello nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 21/20222023) l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di giustizia sostanziale e di razionalità dell’ordinamento, che in casi eccezionali consente di giustificare il sacrificio del giudicato (e dei canoni di certezza dei rapporti giuridici) nel perseguimento di un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e libertà della persona.

Essendo proponibile contro decisioni irrevocabili o passate in giudicato, la revisione è un mezzo di impugnazione evidentemente straordinario e a critica rigorosamente vincolata, cioè proponibile esclusivamente nei casi tassativi individuati dal Codice, con norme che richiamano – nella sostanza e nell’impostazione finalistica - la disciplina dettata dall’art. 630 c.p.p..

Dal punto di vista processuale, la struttura del giudizio di revisione – al pari di quanto avviene per la revocazione – è articolata in senso bifasico, dovendosi prima verificare ai fini rescindenti se l’impugnazione è ammissibile (e cioè se gli elementi allegati dal reclamante integrano i presupposti normativamente e tassativamente richiesti per l’annullamento della decisione impugnata) per poi eventualmente procedere alla rinnovazione del giudizio in sede rescissoria, rinnovazione possibile ovviamente solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in modo positivo.

Applicando questi criteri ermeneutici al caso in esame, il reclamo non supera il vaglio di ammissibilità per un duplice ordine di ragioni.

Sotto un primo profilo, deve ricordarsi che l’art. 111, comma 3, del C.G.S. (al pari dell’art. 39 del Codice Coni) prevede che “ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.”.

Dalla norma ora trascritta deriva che – ai fini della revisione – l’accertamento dei fatti operato in sede penale può in linea generale risultare legalmente inconciliabile con le risultanze fattuali emerse nel processo sportivo disciplinare (e quindi prevalere su queste ultime) solo se la sentenza penale è pronunciata a seguito di dibattimento.

Nel caso all’esame, invece - come risulta inequivocabilmente dagli atti e come eccepito fondatamente dalla Procura federale - la sentenza allegata dal reclamante è stata pronunciata all’ esito di un giudizio abbreviato ex art. 438 e segg. c.p.p., e quindi al termine dell’udienza preliminare, senza far luogo a dibattimento.

Certamente, come rilevato dalla Difesa del sig. Columella, la sentenza resa nel giudizio abbreviato è pur sempre una sentenza di merito e non di rito: ma essa è resa in base al materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e quindi a prescindere – ad esempio nel caso di indagini ipoteticamente lacunose o incomplete – da ogni possibile integrazione o precisazione delle risultanze probatorie da parte dell’accusa nel corso del dibattimento.

In ogni caso, la norma in rassegna è inequivocabile nel suo tenore letterale, deponente nel senso che solo la sentenza penale di assoluzione pronunciata all’esito di dibattimento prevale sul diverso accertamento disciplinare (come originariamente previsto anche dall’art. 653 c.p.p.)  e fa quindi stato nel relativo giudizio.

Ne consegue che solo l’accertamento fattuale contenuto nella sentenza penale pronunciata a seguito di dibattimento può formalmente risultare inconciliabile con la diversa ricostruzione dei fatti operata in sede disciplinare.

In secondo luogo, anche a voler prescindere da quanto sin qui rilevato, sotto il profilo processual-penalistico deve rilevarsi che il sig. Columella è stato assolto dal Tribunale di Taranto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., e cioè in quanto “manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso ...”.

In termini empirici, dunque, l’interessato non è stato assolto perché c’è la prova della sua innocenza (art. 530, comma 1) ma in quanto non c’è la prova della sua colpevolezza (art. 530, comma 2).

In tal senso, coerentemente, la Procura federale evidenzia il carattere fortemente dubitativo delle motivazioni sulla scorta delle quali il Giudice tarantino è pervenuto alla pronuncia di assoluzione, motivazioni compendiabili nel rilievo secondo cui “ ne consegue, valutando le risultanze investigative, secondo il principio dell'assenza di ragionevoli dubbi imposto dall'art. 533 comma 1, c.p.p., che non può escludersi, neppure valorizzando quanto dichiarato dal De Solda alla procura Federale, e cioè di aver intravisto il Columella in occasione della partita Matera-Monopoli presso lo stadio ove si tenne l'incontro (...) che la frase riferita al Miale possa essere frutto di una millanteria e/o di un tentativo autonomo del De Solda di avvicinare quest'ultimo per saggiarne la disponibilità...”.

Ciò chiarito, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità – nel vagliare l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo (art. 654 c.p.p.) - ha da tempo chiarito che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. (cfr. fra le tante Cass., II sez. civile, 28/2/2022 n. 6593 e Cass., VI sez. civ., 23/10/2018 n. 27326).

In sostanza, nel caso di assoluzione ex art. 530, comma 2, non è possibile trarre da un giudicato di assoluzione penale la conseguenza automatica e direttamente vincolante nel diverso giudizio civile della non sussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, dovendo appunto il giudice penale assolvere l’imputato – oltre che nel caso di provata non commissione del fatto o insussistenza dello stesso – anche allorché l’attribuibilità del fatto non sia provata “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Traendo le fila da quanto sin qui esposto ne deriva da un lato – sul piano dell’ordinamento federale – che la sentenza penale di assoluzione allegata dal sig. Columella, siccome pronunciata all’esito di un giudizio abbreviato, non fa stato nel giudizio disciplinare e l’accertamento in essa contenuto non determina quindi, in via automatica e diretta, alcuna inconciliabilità formale con i fatti materiali accertati nel precedente giudizio di questa Corte federale.

D’altra parte – sul piano dell’ordinamento generale - detta sentenza di assoluzione, in quanto pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., non contiene comunque un accertamento effettivo e specifico circa la possibile esclusione della partecipazione dell’interessato ad un fatto materiale (il tentativo di alterazione della gara) la cui effettiva sussistenza fenomenica e storica del resto la stessa sentenza penale sancisce inequivocabilmente, pur addebitandolo in via esclusiva ad altro agente.

Con la conseguenza che – mancando appunto nell’assoluzione ex art. 530, comma 2, un accertamento specifico fidefaciente in giudizi diversi da quello penale– non può comunque predicarsi nei confronti del sig. Columella alcuna dirimente inconciliabilità tra le risultanze della sentenza penale e i fatti come addebitati nella diversa sede disciplinare sportiva.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo per revisione è dunque da dichiarare inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo per revisione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 L'ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                             Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it