F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 186/CSA pubblicata del 31 Marzo 2023 – Sig. Corini Eugenio

 

Decisione n. 186/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 212/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Maurizio Greco – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 212/CSA/2022-2023, proposto dal sig. Corini Eugenio in data 19.03.2023, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 116 del 14.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.03.2023, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Federico Venturi Ferriolo per la parte reclamante, nonché il Sig. Corini Eugenio; sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Corini Eugenio, allenatore della società Palermo Football Club S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 116 del 14.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cittadella/Palermo del 11.03.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il reclamante per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale.”.

La parte reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “in via principale, ridurre la squalifica da 2 (due) gare a 1 (una) effettiva; in via subordinata, irrogare, in luogo della seconda giornata di squalifica, una sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia.”.

La difesa del Sig. Corini ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal tesserato, nella circostanza per cui è causa.  Infatti, secondo la tesi difensiva, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell’unicità del fatto e del contesto ambientale. Inoltre, la refertazione stilata dall’Arbitro non sarebbe del tutto conforme a quanto effettivamente accaduto e, a tal proposito, chiede di acquisire agli atti del giudizio alcuni filmati riguardanti la gara in questione. Più precisamente i filmati relativi agli episodi oggetto di gravame, che dimostrerebbero la circostanza attenuante derivante dall’avere reagito immediatamente ad un fatto/comportamento ingiusto altrui.

Il reclamante sostiene, inoltre, che l’espressione proferita nei confronti del Quarto Ufficiale “datti una svegliata, non ci stai capendo niente”, deve essere intesa come una manifestazione di dissenso rispetto all’incapacità del medesimo di contenere le intemperanze altrui e di “leggere” il momento della partita e non come una frase offensiva o una critica irrispettosa, come invece qualificata dal Giudice Sportivo. Parte ricorrente conclude chiedendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. in considerazione del suo curriculum disciplinare, sia relativo alla sua carriera di calciatore, sia a quella di allenatore.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 marzo 2023, è comparso il reclamante assistito dall’Avv. Federico Venturi Ferriolo, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono. Questo organo giudicante, preliminarmente, ritiene che gli estratti video prodotti dal reclamante non possano essere né esaminati, né acquisiti agli atti del giudizio come elementi di prova. Difatti, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Pertanto, ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere la prova audiovisiva richiesta dal ricorrente in quanto il C.G.S. non lo consente.

La Corte, pur consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto, alla luce delle contestazioni della parte reclamante, di ascoltare, a conferma e chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara per cui è causa.

L’arbitro, raggiunto telefonicamente, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando di non aver sentito, né percepito, espressioni offensive rivolte dal Sig. Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, nei confronti del Sig. Eugenio Corini, allenatore del Palermo.

Ne consegue che non può essere presa in considerazione la circostanza attenuante dell’aver reagito ad un comportamento ingiusto altrui.

Fermo restando quanto sopra, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, il comportamento tenuto dal Sig. Corini nella circostanza deve essere considerato, nel suo complesso, di non particolare gravità e qualificato come meramente irrispettoso.

Ai fini della misura complessiva della sanzione da irrogare, anche in applicazione dell’art. 13, comma 2, C.G.S., a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, possono essere valorizzate nel caso di specie le seguenti circostanze: a) le condotte censurate sono state poste in essere in un unico contesto di tempo e di luogo, ciò che consente una valutazione unitaria delle violazioni in funzione dell’applicazione della sanzione; b) l’accertata correttezza curricolare del reclamante, sia come calciatore, sia come allenatore e l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva, che  esclude ogni ipotesi di recidiva;

Nel caso in esame, sulla base di quanto precede, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, a una giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata di squalifica in ammenda di € 8.000,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara in quella di 1 (una) giornata effettiva di gara oltre ammenda di € 8.000,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. L’ESTENSORE                                                             

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                              Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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