FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 305/AA del 03/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ODORIZZI GASPERETTI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 312 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcella ODORIZZI e Michele GASPERETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCELLA ODORIZZI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Daniele Marinchel, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D, alla gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
MICHELE GASPERETTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Daniele Marinchel, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcella ODORIZZI e Michele GASPERETTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per la Sig.ra Marcella ODORIZZI e di mesi 1 (uno)/ e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Michele GASPERETTI;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
